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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Glossario

E' il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352.
Atto giuridico che consiste nel potere riconosciuto al pubblico ministero di grado superiore di far proprie le attribuzioni normalmente demandate all'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore per il compimento di determinati atti.
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici...). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
E' un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. E' competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.
E' competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.
E' un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. E' composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.
L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente.
E’ il sistema informativo del Casellario europeo, che consente l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri in un formato standard comune a tutti. Ecris dà completa attuazione alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 21 aprile 1959, la quale ha previsto che ciascun Paese membro, nel condannare un cittadino di altro stato europeo, informi della condanna il paese di nazionalità del cittadino stesso (art.22 Convenzione). L’avviso di condanna ha lo scopo di consentire la conservazione presso il casellario giudiziale di nazionalità sia delle condanne nazionali sia di quelle europee, relativamente ai cittadini di quello stato. L’autorità giudiziaria di ogni stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all’intero ambito comunitario (art. 13). Il sistema consente all’autorità giudiziaria procedente nei confronti di un soggetto di accedere ai seguenti servizi: Nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano: Accesso alla banca dati ECRIS presso il casellario centrale italiano per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse a carico di quel cittadino dalle autorità giudiziarie dei paesi membri interconnessi; Nei procedimenti penali a carico di un cittadino europeo: Accesso al casellario centrale del paese di cittadinanza per ottenere il certificato penale europeo che menziona: le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dall’autorità giudiziaria del Paese di cittadinanza; le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri interconnessi e raccolte presso il Casellario centrale del Paese di cittadinanza. Nei procedimenti penali nei confronti di un cittadino extracomunitario: Accesso al casellario centrale di ciascun paese membro interconnesso nel quale si abbia ragione di ritenere che il soggetto abbia avuto dimora negli ultimi cinque anni, per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dall’autorità giudiziaria del paese membro interconnesso al cui casellario centrale si sta accedendo. La normativa italiana, attualmente vigente in materia, prevede che ogni sentenza straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di delibazione (art. 730 c.p.p.), prima di essere inserita nel certificato del casellario, ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, la documentazione relativa alle sentenze straniere non ha quindi valore certificativo. La procedura di riconoscimento sarà superata quando l'Italia darà attuazione alle decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea che prevedono il mutuo riconoscimento della sentenze straniere.
Atto simile a una denuncia ma di natura diversa, avente la funzione di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria determinati fatti indicati come reati, chiedendo di accertarli e valutarli. Si ricorre all'esposto anche per non assumersi in prima persona la responsabilità o i rischi di una denuncia eventualmente infondata.
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato. Rete giudiziaria europea. L'Azione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, istituisce una Rete giudiziaria europea. La Rete giudiziaria europea (European Judicial Network) ha lo scopo di migliorare gli standards qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U.E. attraverso l'istituzione di uno o più punti di contatto a livello nazionale che forniscono informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri.
L’Unità europea di cooperazione giudiziaria, denominata Eurojust, è un organo dell’Unione europea con sede all’Aia, istituito con decisione del Consiglio europeo 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 allo scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. Tale decisione è stata recepita ed attuata nell’ordinamento italiano con legge n. 41 del 14 marzo 2005 che ha provveduto anche a regolare statuto e poteri del Membro Nazionale in rappresentanza dell’Italia. Eurojust è infatti composta da 27 Membri Nazionali, magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. Sono designati corrispondenti nazionali di Eurojust le autorità competenti in materia di cooperazione giudiziaria. Esse sono: l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (autorità centrale); la Direzione Nazionale Antimafia (ai fini del coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata); le Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'appello (per avviare le procedure di assistenza e cooperazione giudiziaria in ambito territoriale).
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle FunzioniLocali. Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
E' un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.
Il condannato può chiedere all’Ufficio esecuzioni penali il rilascio del certificato di espiata pena detentiva, che può servire, ad esempio, per la procedura di riabilitazione o per la chiusura della procedura di interdizione legale durante la pena.
Chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. o, a certe condizioni, tributario – per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. L’ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte. La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.
Il rito alternativo nell’ambito della giurisdizione penale italiana è nato al fine di snellire i processi e quindi per garantire una procedura processuale più celere. Grazie a tale rito, i processi possono risolversi con un accordo tra attore e convenuto alla presenza del giudice per le indagini preliminari (GIP). Esistono vari riti alternativi: il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.
La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.
Voce non disponibile
E' il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).
È uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
E' il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Con il Decreto legislativo n. 51/98, che ha abolito il Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.
Il Tribunale per i minorenni è un organo giudizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti: i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18; l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio; l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello. Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.
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