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Novità Legislative in materia Penale

Si segnalano alcune importanti novità legislative in materia penale e processual – penale:

La prima è il d.lgs. 7 dicembre 2023 n. 203, pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre scorso, che entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio.

Tra le altre cose, l’art. 4 modifica gli artt. 419, 429 e 552 c.p.p., prevedendo che avviso di fissazione dell’udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio e decreto di citazione diretta a giudizio debbano contenere anche l’avvertimento che “potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede”.

Si tratta di avvisi previsti a pena di nullità (v. combinato disposto commi 1 e 7 art. 419, commi 1 e 2 art. 429, commi 1 e 2 art. 552 c.p.p.).

La norma transitoria di cui all’art. 7 prevede che le disposizioni di cui all’art. 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.

La seconda è il d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 206, pubblicato sulla G.U. in pari data, che entrerà in vigore il prossimo 11 gennaio.

Tra le altre norme, vale la pena  sottolineare gli artt. 49-56 che dettano modifiche in tema di attribuzioni del Procuratore distrettuale (art. 51 comma 3-bis c.p.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), procedure in materia di distruzione di merci contraffatte oggetto di sequestro (art. 260 c.p.p.) e operazioni sotto copertura (art. 9 l. 146/2006).

Di particolare rilievo la modifica dell’art. 260 c.p.p., il quale adesso prevede che, solo una volta che il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria dovrà disporre il prelievo di campioni dalle merci sequestrate, con l’osservazione delle modalità di cui all’art. 364 c.p.p., e la distruzione della merce residua, salvo che la sua conservazione sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.

La terza è il d.l. 30 dicembre 2023 n. 215, c.d. Milleproroghe, pubblicato sulla G.U. in pari data e che entrerà in vigore il 31 dicembre.

Le norme che riguardano il comparto giustizia sono previste all’art. 11.

Tra di esse vi sono: modifiche in materia di sospensione dei tramutamenti da parte del CSM (elevata fino a 1 anno in luogo degli attuali 6 mesi), differimento delle elezioni dei Consigli Giudiziari (da aprile a ottobre) e proroga del termine fino al 30 giugno 2024 per l’applicazione delle disposizioni del d.l. 137/2020 per i giudizi di impugnazione.

La quarta è il DM 29 dicembre 2023, pubblicato sempre sulla G.U. di oggi e che entrerà in vigore il prossimo 14 gennaio.

Si tratta del tanto atteso nuovo regolamento previsto dall’art. 87 d.lgs. 150/2022, che detta le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali (e civili).

Per il nuovo processo penale telematico, il sistema prevede termini e modalità di deposito degli atti diversificate e modulate differentemente per tipologie di soggetti, uffici e atti.

Le disposizioni non sono di facile lettura, ma dal complesso delle norme dettate pare di poter ricavare la seguente disciplina.

Viene prevista una prima fase transitoria, con sistema del c.d. doppio binario (depositi telematici e cartacei).

A partire dal 14 gennaio 2024, il deposito degli atti potrà essere effettuato con modalità telematiche, sia per i magistrati (ma solo nella fase delle indagini preliminari e per alcuni uffici giudiziari: Procure, Eppo, GIP, Procure Generali ma solo per avocazioni) che per i difensori (per tutti gli atti da compiersi presso GdP, Procure, Tribunali, Eppo e uffici di secondo grado).

Sono invece espressamente esclusi da questa prima fase applicativa tutti gli altri uffici giudiziari, le misure di prevenzione, i procedimenti di esecuzione e le rogatorie.

Dal 1° gennaio 2025 per gli uffici di primo grado e dal 30 giugno 2025 per appello e cassazione, il deposito degli atti dovrà invece avvenire “esclusivamente con modalità telematiche”.

Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo del deposito telematico degli atti riguarderà anche uffici minorili, sorveglianza, prevenzione, esecuzione, rogatorie e GdP.

Fino al 31 dicembre 2024 viene tuttavia mantenuta la possibilità di procedere anche ai depositi non telematici, ma con rilevanti differenze.

Per i magistrati il deposito anche in modalità non telematiche potrà avvenire per tutti gli atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione (noti e ignoti) e alla riapertura delle indagini.

Perciò, fino al 31 dicembre 2024, tutti gli atti del procedimento penale potranno continuare ad essere compiuti anche in modalità non telematica, fatta eccezione per gli atti relativi ad archiviazioni e riapertura indagini, i quali, a partire dal 14 gennaio 2024, dovranno essere compiuti solo con modalità telematiche.

Per i difensori, invece, fino al 31 dicembre 2024 il deposito potrà avvenire con modalità anche non telematiche, ma “ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione (…) e di riapertura delle indagini (…) nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato”.

Di conseguenza, pare di capire che dal 14 gennaio 2024 ai difensori non sarà più consentito, neanche in via transitoria, procedere al deposito di atti cartacei durante la fase delle indagini preliminari (in questo senso v. già art. 87 commi 6-bis e 6-ter d.lgs. 150/2022).

Fanno espressa eccezione a tale regola solo le impugnazioni cautelari e in materia di sequestro probatorio, per cui fino al 31 dicembre 2024 viene consentito il deposito anche con modalità non telematiche.

Rimane invece consentito il deposito mediante PEC previsto dall’art. 87-bis d.lgs. 150/2022 per tutti (e solo) i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.


Tipologia: Comunicato

Data: 04/01/2024



Legge 24 Novembre 2023 n.168 contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

E’ stata pubblicata sulla G.U. N. 275 del 24.11.2023 ed entrerà in vigore il 9 dicembre 2023 la Legge 24 novembre 2023  n. 168 contenente “disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

Data la  complessità e rilevanza del  testo normativo,  che  ha apportato numerose modifiche  a talune delle principali disposizioni di legge  in materia (tra le altre: DL 93/2013 contenete  specifiche misure di prevenzione per condotte di violenza domestica e di sostegno alle vittime, DL 11/2009 in tema di ammonimento,  Codice penale relativamente all’introduzione di specifiche aggravanti in casi di reati commessi da soggetto già ammonito, D.LGS 159/2011 in tema di misure di prevenzione personali, Codice di procedura penale in materia di  misure cautelari,  Norme di attuazione del c.p.p. relativamente alla trattazione prioritaria dei procedimenti e in materia di rilevazione dei termini di indagine, D.LGS 106/2006 in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica,  Legge 122/2016 in materia di indennizzi delle vittime di reati intenzionali violenti), si allega  il Dossier  del Senato n. 132 2,  contenente l’illustrazione dei contenuti e i testi di legge coordinati con le modifiche introdotte.

Legislatura 19ª - Dossier n. 123 2 (senato.it)


Tipologia: Avviso

Data: 27/11/2023



Il Decreto Legge N. 105/2003 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137

Il decreto-legge n. 105 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137  (G.U. 236 del 09/10/23) LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 - Normattiva

Con la nuova legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, vengono introdotte alcune novità in materia ambientale, segno della sempre maggiore sensibilità del legislatore verso questo importante settore. Nello specifico, gli articoli che interessano la disciplina ambientale sono rispettivamente il 6, 6-bis e 6-ter. Vediamoli nel dettaglio.

1. Articolo 6, l.137/2023 (Modifiche all’articolo 423-bis del codice penale)

2. Articolo 6-bis l.137/2023(Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

3. Articolo 6-ter l.137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Articolo 6, l. 137/2023 (Modifiche all’articolo 423-bis del codice penale)

L’art. 6, modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche al reato di incendio boschivo, previsto dall’art. 423-bis c.p.

In particolare, l’art. 423-bis c.p. viene modificato:

- estendendo la fattispecie al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali;

- innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione;

- innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione;

- inserendo un nuovo comma all’art. 423-bis c.p., al fine di introdurre un’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell’ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Inoltre, il comma 1-bis, inserito a seguito dell’esame in sede referente, modificando l’art. 423-ter c.p., ha aggiunto, quale pena accessoria, anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio – per la durata di cinque anni. Conseguentemente, il comma 1-ter, ugualmente aggiunto in sede referente, elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati (di cui all’art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA.

2. Articolo 6-bis l. 137/2023 (Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L’art. 6-bis, inserito in sede referente, modifica l’articolo 30 della legge n. 157 del 1992, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, inserendovi al comma 1 la lettera c-bis), al fine di punire la condotta di chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. Trattasi di reato di natura contravvenzionale, che prevede quale sanzione penale quella dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e, congiuntamente, quella dell’ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

3. Articolo 6-ter l. 137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L’art. 6-ter, anch’esso introdotto in sede referente, apporta modifiche – per quello che qui interessa – sia al d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), al fine di trasformare in reato contravvenzionale l’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti di cui all’art. 255 del d.lgs. 152/2006; sia al codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente.

Sulle modifiche al d.lgs. 152/2006

Il comma 1 dell’articolo 6-ter ha modificato l’articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato “Abbandono di rifiuti”, prevedendone la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, punito ora con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. La disposizione in esame mantiene inalterata la fattispecie già prevista dall’art. 255.

Sulle modifiche al codice penale

Il comma 3 dell’articolo 6-ter, poi, introduce modifiche al codice penale.
La lett. a) del comma 3 è intervenuto sull’art. 240-bis, primo comma, c.p. (Confisca in casi particolari), al fine di ampliare la lista dei reati per i quali consentire tale confisca. Nello specifico, l’estensione di interesse è stata operata per le seguenti fattispecie penali:

- l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);

- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

- le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). 

La lett. b) del comma 3 ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., in particolare:

- prevedendo la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

- aggiungendo una ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi per il caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La lett. c) del comma 3, infine, ha interessato il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l’aver prodotto il disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protetti.


Tipologia: Comunicato

Data: 16/11/2023



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