Il decreto-legge n. 105 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137 (G.U. 236 del 09/10/23) LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 - Normattiva
Con la nuova legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, vengono introdotte alcune novità in materia ambientale, segno della sempre maggiore sensibilità del legislatore verso questo importante settore. Nello specifico, gli articoli che interessano la disciplina ambientale sono rispettivamente il 6, 6-bis e 6-ter. Vediamoli nel dettaglio.
1. Articolo 6, l.137/2023 (Modifiche all’articolo 423-bis del codice penale)
2. Articolo 6-bis l.137/2023(Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
3. Articolo 6-ter l.137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Articolo 6, l. 137/2023 (Modifiche all’articolo 423-bis del codice penale)
L’art. 6, modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche al reato di incendio boschivo, previsto dall’art. 423-bis c.p.
In particolare, l’art. 423-bis c.p. viene modificato:
- estendendo la fattispecie al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali;
- innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione;
- innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione;
- inserendo un nuovo comma all’art. 423-bis c.p., al fine di introdurre un’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell’ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».
Inoltre, il comma 1-bis, inserito a seguito dell’esame in sede referente, modificando l’art. 423-ter c.p., ha aggiunto, quale pena accessoria, anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio – per la durata di cinque anni. Conseguentemente, il comma 1-ter, ugualmente aggiunto in sede referente, elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati (di cui all’art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA.
2. Articolo 6-bis l. 137/2023 (Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
L’art. 6-bis, inserito in sede referente, modifica l’articolo 30 della legge n. 157 del 1992, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, inserendovi al comma 1 la lettera c-bis), al fine di punire la condotta di chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. Trattasi di reato di natura contravvenzionale, che prevede quale sanzione penale quella dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e, congiuntamente, quella dell’ammenda da 4.000 a 10.000 euro.
3. Articolo 6-ter l. 137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
L’art. 6-ter, anch’esso introdotto in sede referente, apporta modifiche – per quello che qui interessa – sia al d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), al fine di trasformare in reato contravvenzionale l’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti di cui all’art. 255 del d.lgs. 152/2006; sia al codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente.
Sulle modifiche al d.lgs. 152/2006
Il comma 1 dell’articolo 6-ter ha modificato l’articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato “Abbandono di rifiuti”, prevedendone la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, punito ora con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. La disposizione in esame mantiene inalterata la fattispecie già prevista dall’art. 255.
Sulle modifiche al codice penale
Il comma 3 dell’articolo 6-ter, poi, introduce modifiche al codice penale.
La lett. a) del comma 3 è intervenuto sull’art. 240-bis, primo comma, c.p. (Confisca in casi particolari), al fine di ampliare la lista dei reati per i quali consentire tale confisca. Nello specifico, l’estensione di interesse è stata operata per le seguenti fattispecie penali:
- l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
La lett. b) del comma 3 ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., in particolare:
- prevedendo la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- aggiungendo una ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi per il caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
La lett. c) del comma 3, infine, ha interessato il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l’aver prodotto il disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protetti.
Tipologia: Comunicato
Data: 16/11/2023