L’ 8 aprile è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra la Regione Toscana e tutti gli Uffici requirenti del Distretto e la Procura della Repubblica di Massa.
Il Protocollo prevede l’assegnazione di personale della Regione, alla procura generale e alle procure territoriali sino al raggiungimento, su base volontaria, di trentanove unità complessive.
L’obiettivo è velocizzare e semplificare l’attività amministrativa.Un’attenzione particolare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Di seguito il link con il nuovo Protocollo
Nuovo protocollo tra la Regione Toscana e tutti gli Uffici requirenti del Distretto e la Procura della Repubblica di MassaE’ stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.67 del 20-3-2024 ed entrerà in vigore il 4 aprile il DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n.31 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 63 del 15 marzo 2024 la Legge 4 marzo 2024 n. 25 contenente “modifiche agli articoli 61, 336 e 341 -bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.”
Di seguito il link
Il Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 marzo ha tra l’altro approvato, in esame definitivo,il decreto legislativo contenente Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Ministro della giustizia). In allegato il testo non ufficiale in attesa della pubblicazione sulla G.U.
D.l. 10 ottobre 2022 n.150Continuazione – aumento minimo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ai sensi dell’art. 81 comma 4 Cod. Pen. - necessità che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede
La Seconda Sezione della Corte d’Appello di Firenze in applicazione a consolidati orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. IV n. 22545/19 Rv. 276268; Sez. I n. 31735/10) ha ribadito che l’aumento minimo della pena pari ad terzo della pena stabilita per il reato più grave può trovare applicazione solo nel caso in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati “questo anche al fine di applicare in maniera restrittiva una disciplina estremamente severa.”
Corte d'Appello di Firenze II Sezione sentenza del 23.01.24