Ordinamento Penitenziario - questione di legittimità costituzionale dell’ art. 35-bis o.p. nella parte in cui non prevede che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un grave pregiudizio al quale l’Amministrazione Penitenziaria non sia in grado di porre immediato rimedio, non limitandosi al trasferimento di cella o di istituto dell’interessato - infondatezza della questione a causa del mancato esperimento di tutti i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.
Ordinamento Penitenziario art. 35 bis O.P. – sussistenza di grave pregiudizio per il diritto alla salute ed il diritto ad una detenzione rispettosa del senso di umanità e della propria dignità in conseguenza del degrado strutturale e della concreta situazione igienico – sanitario dell’istituto di detenzione - necessità che l’Amministrazione penitenziaria nelle sue varie articolazioni attui o completi senza ritardo gli interventi necessari per il ripristino della condizione di civile detenzione nell’istituto con facoltà per l’interessato in caso di inottemperanza di chiedere la nomina di un commissario ad acta.
Pubblichiamo l’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dell’8 maggio 2025 con la quale prendendo spunto dal reclamo ex art. 35 bis O.P. proposto da un detenuto si fa il punto sulle condizioni “estremamente critiche” del carcere di Sollicciano che, come è noto, presenta gravi problemi strutturali che causano infiltrazioni d’acqua, umidità e muffa e di carattere igienico - sanitario per la mancanza di acqua calda e per la infestazione di topi e cimici, cui si aggiunge la ormai cronica situazione di sovraffollamento. Il Tribunale rileva come molti dei lavori di risanamento siano sospesi da oltre due anni senza che l’Amministrazione abbia provveduto ad una loro repentina ripresa e che difficilmente il pregiudizio potrà ridursi nel breve periodo, posto che gli interventi strutturali hanno comunque una durata imprevedibile. Pertanto, tra i provvedimenti adottabili non potrebbe neppure escludersi, quale rimedio estremo, la chiusura dell’istituto o di singoli gruppi di sezioni ovvero lo “sfollamento” di almeno un numero di detenuti non inferiore a 100 per consentire un efficace intervento di disinfestazione generale e il completamento “a rotazione” delle opere già previste nei singoli reparti. Il Tribunale, come già in passato, ha ordinato alla Amministrazione centrale e periferica di avviare ovvero completare una serie di interventi ritenuti necessari per porre rimedio al degrado assegnando un breve termine al cui spirare è facoltà dell’interessato richiedere allo stesso Tribunale l’ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis comma 5, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
Tipologia: Comunicato
Data: 12/06/2025