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Legge 21 gennaio 2022 n. 6 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Con Legge 21 gennaio 2022 n. 6  Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale pubblicata sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2022 l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 il cui scopo è quello di a) prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali rendendo reati determinati comportamenti; b)rafforzare l’attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali; c) promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali. La legge è   entrata in vigore il 23 marzo 2022 in forza della clausola di immediata operatività contenuta nell’art. 7 della stessa legge.

Come illustrato  nella ampia relazione dell’Ufficio  del  Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (N. 34/22 del 21 giugno 2022) che di seguito si pubblica, la riforma

-introduce nel codice penale, nell’ottica di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito Titolo VIII-bis rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale» al cui interno ha inserito tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel codice dei beni culturali e del paesaggio …di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 cod. beni cult.), contestualmente abrogate all’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 22 del 2022;

 - nel trasformare in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali, segue la tecnica incentrata sulla specificità dell’oggetto materiale ed inasprisce le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie codicistiche contro il patrimonio e per quelle di legislazione speciale ora “codificate”;

 - introduce circostanze aggravanti e attenuanti speciali ed una previsione sulla punibilità dei fatti commessi all’estero; - implementa l’istituto delle “operazioni sotto copertura”;

- interviene in materia di confisca (allargata, obbligatoria, per equivalente);

- prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati-presupposto contemplati nel nuovo Titolo VIII-bis.


Tipologia: Comunicato

Data: 30/06/2022

Rel.34-2022.pdf Allegato_1_-_Rel.34-2022.pdf

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modifiche dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di modifica degli artt. 240-bis, 316-bis, 640-bis cod. pen. e di altre norme complementari. Relazione N. 31 – 2022 dell’Ufficio  del Massimario  e del Ruolo della Corte di  Cassazione su novità normativa.

 

Il  cosiddetto “decreto sostegni ter” convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si inscrive in una sequenza di interventi normativi che hanno previsto aiuti di Stato al fine di contenere l’insolvenza e la crisi d’impresa, divenute pervasive per effetto della pandemia da Covid-19. Misure di sostegno - per lo più consistenti in garanzie per agevolare l’accesso al credito ed attribuzioni a fondo perduto in forma di agevolazioni fiscali.  Durante l’iter parlamentare , come rilevato nella relazione  che si allega, “nel corpo del “decreto sostegni-ter” è stato inserito l’art. 28-bis, che ha rimodulato la risposta sanzionatoria alle frodi, cui le misure dell’emergenza si prestano, per la spiccata potenzialità «criminogenetica» dei meccanismi di sovvenzionamento pubblico. La norma rende più incisivi strumenti di deterrenza in prevalenza già esistenti, contro la dispersione delle risorse che lo Stato ha impegnato in misura tanto poderosa, e sembra raccogliere la sollecitazione, formulata dai commentatori più avveduti, a tenere conto della peculiarità dei nuovi modelli operativi di supporto e promozione delle attività economiche”.

L’art. 28-bis . - oggetto della relazione allegata - consta di due commi. Il primo riedita l’art. 2 del d.l. n. 25 febbraio 2022, n. 13, che è stato abrogato dalla stessa legge n. 25 del 2022 con salvezza degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti nella sua vigenza. Tale comma ha modificato le fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ampliandone lo spettro applicativo, e ha esteso l’applicazione della confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Il secondo comma ha riscritto l’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tipizzando un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e, al tempo stesso, imponendo ai tecnici abilitati a rilasciarle obblighi assicurativi per la responsabilità civile più pregnanti.


Tipologia: Comunicato

Data: 17/06/2022

Rel.31-2022.pdf

D.M. 14 aprile 2022

Decreto del Ministro della Giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.


Tipologia: Comunicato

Data: 26/05/2022

D.M.14 aprile 2022 comunicazione D.M. uffici periferici

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