La riforma recata con legge 23 giugno 2017, n° 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), caratterizzata da un evidente intento deflattivo, ha sostanzialmente reintrodotto il «concordato sui motivi» (istituto che aveva dato buoni risultati prima della sopravvenuta abrogazione), «in considerazione dell’indubbia efficacia deflattiva che esso può comportare per il giudizio penale di appello, afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di “concordato sui motivi” più che di applicazione concordata della pena».
In buona sostanza le parti possono fare richiesta alla Corte d’Appello dichiarando di concordare sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi d’appello con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se a seguito del concordato è prevista una nuova determinazione della pena le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Se la Corte d ‘Appello concorda con la richiesta provvede in camera di consiglio accogliendo la richiesta. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta ordina la citazione a comparire in dibattimento. La richiesta potrà essere ripresentata in dibattimento.
Solo taluni gravi reati specificamente indicati sono esclusi dal concordato in appello (art. 599 bis comma 2 c.p.p.)
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge il Procuratore Generale ha indicato dei criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico Ministero in udienza.
Difensore munito di procura speciale
Istanza da depositare presso la Procura della Generale a mezzo PEC al seguente indirizzo:
Gratuiti
Decreto del P.G. N. 12448/2017 Prot. criteri di orientamento aini dell’adesione al concordato in appello
Decreto dell’Avvocato Generale Prot. 399/2023 I del 14/09/23