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Estradizione verso l’estero – contrabbando

Estradizione verso l’estero – fatti di contrabbando per omesso pagamento dei diritti di confine -  fatti puniti in Italia dall'art. 282  DPR 23.1.1973 n. 43  con la sola pena pecuniaria -  presupposti per l’estradizione -  art. 2 Convenzione Europea di estradizione del 13.12.1957 -   necessità  che si tratti di fatti puniti nel nostro Paese con una pena privativa della libertà per non meno di un anno,- insussistenza – rifiuto della  consegna.

Estradizione verso l’estero – Federazione Russa - cessazione dell'adesione di quel  Paese al Consiglio d'Europa -  conseguente forte rischio  di esposizione dei detenuti a trattamenti disumani e degradanti, in particolare non essendo detto Paese più tenuto a rispettare l'impegno a non fare ricorso alla tortura e a prevenirla – condizioni ostative alla consegna previste dall'art. 705 c.2 lett. c) cpp – sussistenza

Con sentenza del 20 ottobre 2022 la III sezione della Corte d’Appello ha rifiutato la consegna alla Federazione Russa di un cittadino di uno stato membro della U.E.  per un duplice motivo.

In primo luogo, trattandosi di un fatto di contrabbando che per la legge italiana è punito solo con la pena pecuniaria. In secondo luogo,  preso atto  della   cessata appartenenza di detto stato al Consiglio d’Europa, e della conclamata esistenza di pratiche di tortura ed atti di violenza in numerosi istituti di pena russi”,  ha ritenuto  fondato un grave rischio  di sottoposizione dei detenuti a pene inumane  e degradanti, non bastando a tal fine le generiche assicurazioni fornite dalla A.G. richiedente  anche perché la situazione politica e pattizia sopra descritta rende sicuramente difficoltosi i controlli circa il rispetto di tali assicurazioni.


Tipologia: Comunicato

Data: 24/10/2022

art. 705 cpp rifiuto consegna Russia

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2  comma 1 bis D.L. 483 del 1983) – necessità della prova della corresponsione delle retribuzioni sulla quale le ritenute devono essere operate – insussistenza – ragioni – mancanza di elementi di segno contrario.       

Con sentenza della III sezione della Corte d’Appello di Firenze del 13.05.2022 è stato ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non basta una prospettazione generica in ordine alla mancanza di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti per escludere il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis  del D.L. 483/1983.   In “assenza di elementi contrari” la presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli DM 10/2 attestanti le retribuzioni corrisposte e l’ammontare degli obblighi contributivi è valutabile come prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni per effetto della attestazione di ricezione dei modelli in via telematica da parte dell’INPS  e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.


Tipologia: Comunicato

Data: 13/10/2022

Sentenza CdA 13 05 2022

Disastro ferroviario di Viareggio

Disastro ferroviario -  disastro ferroviario di Viareggio  del 28 giugno 2009 -  appello bis

Sono state  depositate ieri le motivazioni  della  sentenza  della I  Sezione della  Corte d’Appello di Firenze relativa  all’”appello bis” nel processo a carico di   LEHMANN J. ed altri  per il disastro ferroviario di Viareggio avvenuto il 28 giugno 2009. Data la  rilevanza della  vicenda  provvediamo  alla tempestiva pubblicazione sul sito della sentenza,  riservando i  commenti  e  le  segnalazioni sulle principali questioni di diritto ad una più appofondita lettura.


Tipologia: Comunicato

Data: 21/09/2022

2021-3779 LEHMANN JOACHIM +15

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