WELCOME_MESSAGE

Procura Generale di Firenze Template - Ministero della Giustizia

Procura Generale di Firenze template

Sentenza CdA 17.11.2022

Testo unico stupefacenti (DPR 309/1990)- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 comma 1) - coesistenza della fattispecie di cui all’art.  73 comma 4 con quella di  cui all’art. 73 comma 5 dpr 309/90 accertate nel medesimo contesto in relazione a differenti  tipologie  di sostanze stupefacenti   - configurabilità.

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2022 si pronunciava sulla possibilità di coesistenza delle  fattispecie ex art. 73 comma 4 e 73 comma 5 DPR 309/90 accertate nel medesimo contesto in relazione a diverse tipologie di sostanze ritenendo il motivo di appello del difensore fondato sulla base della  attuale giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello ammetteva  tale la possibilità astratta di una valutazione diversa di condotte contestuali che avessero ad oggetto sostanze di tipo differente. La Corte prendeva le mosse  dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale che  aveva determinato la reviviscenza dell’art. 73 nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte con DL 272/05 e relativa legge di conversione,  che non era stato validamente abrogato ed in seguito alla introduzione della L. 10/2014 di conversione del DL 146/14 che ha modificato l’art. 73 comma 5 facendolo diventare una fattispecie autonoma.

Ne emergeva la possibilità, con questo nuovo assetto normativo, di ritenere possibile un concorso formale fra il reato previsto dall’art. 73 comma 4 DPR 309/90 e il reato di lieve entità per una sostanza “pesante” a condizione che “gli elementi sintomatici della lievità del fatto siano in grado di soverchiare o comunque di compensare la valenza negativa ricavabile dalla ulteriore condotta qualificata come ordinaria”.

Nel caso di  specie  la Corte di appello riteneva che la valutazione del dato ponderale, insieme all’occasionalità delle cessioni di cocaina dovesse quindi prevalere, e giustificasse una valutazione differenziata delle condotte. Ne conseguiva la riqualificazione del reato in quello previsto all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla sola detenzione e cessione di cocaina che veniva posto in continuazione con il più grave in concreto reato di cui all’art. 73 comma 4 DPR 309/90


Tipologia: Comunicato

Data: 03/04/2023

Sentenza CdA II sezione 17.11.22

Sentenza CdA 20.05.2022

Testo unico stupefacenti- art. 73 comma 5 dpr n. 309/90-  prova  della destinazione  della sostanza alla cessione – mero  dato quantitativo ponderale – inidoneità

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 20.05.2022 ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’ art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, “la destinazione all’ uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’ onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.”

La Corte d’appello sottolineava come la destinazione della droga al fine di spaccio possa essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686), facendo riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n.32/2014.

La corte d’appello nel caso in esame ha affermato come il dato quantitativo-ponderale non fosse di per sé decisivo, trattandosi di un parametro da valutare contestualizzandolo e che in assenza di altri elementi oggettivi univoci e significativi non sussistessero le condizioni per affermare la responsabilità dell’imputato.


Tipologia: Comunicato

Data: 03/04/2023

Sentenza CdA II sezione 20.05.22

Ricusazione

Ricusazione (art. 37 c.p.p.) -   avverso pronuncia  del giudice,  resa nell'esercizio  di pieni poteri  discrezionali – impossibilità  di considerarla come "manifestazione  indebita  di  convincimento”  ai sensi  della lett. B) dell’art. 37 c.p.p. -inammissibilità inaudita altera parte a fronte di  condotte    processuali   che   si manifestano, obiettivamente, come meramente  interdittive e manifestamente dilatorie – conseguente condanna della aprte a pagamento di somma in favore della cassa ammende

Con Ordinanza del  13 marzo 2023 la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato  inaudita altera parte  inammissibile una istanza di ricusazione   le cui  censure  sono state ritenute  del tutto estranee alla procedura di ricusazione, non rientrando in alcuno dei  parametri fissati  dall'art. 37 c.p.p.  lettere a) e b), atteso che mai la pronuncia  del giudice,  resa nell'esercizio  dei pieni poteri  discrezionali, può  essere  considerata   "manifestazione  indebita  di  convincimento'   potendo  essere eventualmente ritenuta  erronea,  e pertanto  impugnabile con gli ordinari  mezzi di impugnazione. Si è ritenuto inoltre di applicare la   sanzione di  cui  all'art. 44  c.p.p.,  atteso  che  l'istituto processuale  è stato attivato consapevolmente  - poiché attivato da professionista  che deve ritenersi perfettamente consapevole  della  eccentricità  della  istanza  di  ricusazione  presentata  in relazione  ai fini  della  procedura  di legge - al di fuori dei suoi presupposti,  così operando una gravissima  distorsione  del sistema processuale.


Tipologia: Comunicato

Data: 17/03/2023

Ordinanza ricusazione 4 - 23

Cerca News

data

Torna a inizio pagina Collapse