Testo unico stupefacenti (DPR 309/1990)- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 comma 1) - coesistenza della fattispecie di cui all’art. 73 comma 4 con quella di cui all’art. 73 comma 5 dpr 309/90 accertate nel medesimo contesto in relazione a differenti tipologie di sostanze stupefacenti - configurabilità.
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2022 si pronunciava sulla possibilità di coesistenza delle fattispecie ex art. 73 comma 4 e 73 comma 5 DPR 309/90 accertate nel medesimo contesto in relazione a diverse tipologie di sostanze ritenendo il motivo di appello del difensore fondato sulla base della attuale giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello ammetteva tale la possibilità astratta di una valutazione diversa di condotte contestuali che avessero ad oggetto sostanze di tipo differente. La Corte prendeva le mosse dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale che aveva determinato la reviviscenza dell’art. 73 nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte con DL 272/05 e relativa legge di conversione, che non era stato validamente abrogato ed in seguito alla introduzione della L. 10/2014 di conversione del DL 146/14 che ha modificato l’art. 73 comma 5 facendolo diventare una fattispecie autonoma.
Ne emergeva la possibilità, con questo nuovo assetto normativo, di ritenere possibile un concorso formale fra il reato previsto dall’art. 73 comma 4 DPR 309/90 e il reato di lieve entità per una sostanza “pesante” a condizione che “gli elementi sintomatici della lievità del fatto siano in grado di soverchiare o comunque di compensare la valenza negativa ricavabile dalla ulteriore condotta qualificata come ordinaria”.
Nel caso di specie la Corte di appello riteneva che la valutazione del dato ponderale, insieme all’occasionalità delle cessioni di cocaina dovesse quindi prevalere, e giustificasse una valutazione differenziata delle condotte. Ne conseguiva la riqualificazione del reato in quello previsto all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla sola detenzione e cessione di cocaina che veniva posto in continuazione con il più grave in concreto reato di cui all’art. 73 comma 4 DPR 309/90
Tipologia: Comunicato
Data: 03/04/2023
Testo unico stupefacenti- art. 73 comma 5 dpr n. 309/90- prova della destinazione della sostanza alla cessione – mero dato quantitativo ponderale – inidoneità
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 20.05.2022 ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’ art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, “la destinazione all’ uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’ onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.”
La Corte d’appello sottolineava come la destinazione della droga al fine di spaccio possa essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686), facendo riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n.32/2014.
La corte d’appello nel caso in esame ha affermato come il dato quantitativo-ponderale non fosse di per sé decisivo, trattandosi di un parametro da valutare contestualizzandolo e che in assenza di altri elementi oggettivi univoci e significativi non sussistessero le condizioni per affermare la responsabilità dell’imputato.
Tipologia: Comunicato
Data: 03/04/2023
Ricusazione (art. 37 c.p.p.) - avverso pronuncia del giudice, resa nell'esercizio di pieni poteri discrezionali – impossibilità di considerarla come "manifestazione indebita di convincimento” ai sensi della lett. B) dell’art. 37 c.p.p. -inammissibilità inaudita altera parte a fronte di condotte processuali che si manifestano, obiettivamente, come meramente interdittive e manifestamente dilatorie – conseguente condanna della aprte a pagamento di somma in favore della cassa ammende
Con Ordinanza del 13 marzo 2023 la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inaudita altera parte inammissibile una istanza di ricusazione le cui censure sono state ritenute del tutto estranee alla procedura di ricusazione, non rientrando in alcuno dei parametri fissati dall'art. 37 c.p.p. lettere a) e b), atteso che mai la pronuncia del giudice, resa nell'esercizio dei pieni poteri discrezionali, può essere considerata "manifestazione indebita di convincimento' potendo essere eventualmente ritenuta erronea, e pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Si è ritenuto inoltre di applicare la sanzione di cui all'art. 44 c.p.p., atteso che l'istituto processuale è stato attivato consapevolmente - poiché attivato da professionista che deve ritenersi perfettamente consapevole della eccentricità della istanza di ricusazione presentata in relazione ai fini della procedura di legge - al di fuori dei suoi presupposti, così operando una gravissima distorsione del sistema processuale.
Tipologia: Comunicato
Data: 17/03/2023