WELCOME_MESSAGE

Procura Generale di Firenze Template - Ministero della Giustizia

Procura Generale di Firenze template

TdS Ordinanza 28.03.23

Ordinamento penitenziario – divieto di concessione di benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4 bis O.P.  - reati commessi anteriormente al 1992 - irretroattività  della norma  restrittiva  allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive bensì una trasformazione della natura stessa della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà  personale del condannato – ammissibilità della richiesta di benefici penitenziari.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza del 28.03.2023 ha fatto puntuale applicazione dei principi in materia di  irretroattività della norma penitenziaria più sfavorevole  come consacrati nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2020 del 12 febbraio 2020. Si trattava di una vicenda particolarmente rilevante tenuto conto della gravità del delitto commesso, anteriormente al 1992, e della durata  della detenzione sino ad ora patita.


Tipologia: Comunicato

Data: 11/04/2023

TdS 28.03.23

VIOLAZIONI TRIBUTARIE ERRORE SU NORMA EXTRA PENALE

REATI TRIBUTARI - VIOLAZIONE ART. 4 DLGS 74/2000 -  ERRORE SU NORMA EXTRA-PENALE -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, NONCHÉ IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE (LEGGE 4/1999 LEGGE “BARILE”). -  FILIAZIONI IN ITALIA DI UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI DI INSEGNAMENTO STRANIERI -  CRITERI AFFILIAZIONE -  CONFIGURABILITÀ DELLA VIOLAZIONE - SUSSISTENZA.  

La terza sezione della  Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 7 giugno 2022  ha affrontato rilevanti questioni in materia di errore sulla legge extrapenale in materia tributaria,  affermando in conformità a Cass Sez. 7 ordinanza n. 44293 del 13.7.2017 rv. 271487 che “ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 dlgs 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell’operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 c.p., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l’ignoranza inevitabile.” La Corte di appello, nel caso di specie,   respingeva l’argomentazione difensiva  tesa a sostenere la non conoscibilità della norma da parte di un soggetto professionalmente qualificato come l’imputato. La Corte di appello escludeva inoltre che la circostanza che l’ente si fosse rivolto a un esperto professionista per ottenere una consulenza in materia valesse come elemento per suffragare la tesi difensiva relativa al presunto difetto dell’elemento soggettivo.  Riportando quanto previsto dalla legge “Barile”, la corte d’appello ne sottolineava la chiarezza di formulazione, che non dava spazio a incertezze interpretative in merito al requisito non osservato dall’istituto. Invero solo riguardo  al versamento dell’IVA si poneva  il problema dell’efficacia del riconoscimento, da parte della PA, di un ente che aveva comunque svolto attività didattica, sia pure in violazione dei requisiti previsti dalla legge 4/1999. Aspetto che, come sottolineato dalla corte, era del tutto irrilevante nel caso specifico, relativo al mancato versamento dell’ IRES poiché il reato contestato era già stato escluso in primo grado limitatamente all’omessa presentazione della dichiarazione IVA.


Tipologia: Comunicato

Data: 03/04/2023

Sentenza CdA III sezione 7 giugno 22

Sentenza CdA 13.02.2023

Testo unico stupefacenti (dpr 309/90) - produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (cannabis) -  art. 80 comma 2 aggravante dell’ingente quantità - configurabilità- SS.UU. 32658/12 , Biondi - nuova evoluzione giurisprudenziale- insussistenza dell’aggravante.

La Corte di appello di Firenze si pronunciava con sentenza n. 5387/19 Reg. Gen. App. del 13 febbraio 2023 in merito all’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente in un caso di coltivazione produzione e detenzione di oltre  trecento piante di  cannabis  e di circa 20 kg di marijuana già essiccata ritenuta dal giudice di primo grado.

Nel caso in esame il giudice di primo grado  aveva applicato il criterio aritmetico codificato nella sentenza Sezioni Unite “Biondi” n. 36258/12, ma  la Corte d’appello  rilevava come l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della sentenza impugnata aveva modificato il criterio di determinazione della ingente quantità riguardo le c.d. “droghe leggere”. Facendo specifico  riferimento alla decisione  n. 14722/20 delle Sezioni Unite che da un lato ha ribadito che continuano ad essere validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, dall’altro ha però precisato che, con riferimento alle droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi. Infatti, in seguito alla sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato il DM che aveva aumentato tale valore soglia a 1000 mg, tale valore, sottolineava la Corte di appello, veniva riportato a 500 mg, e quindi per rispettare il criterio proporzionale che aveva ispirato la sentenza “Biondi” si doveva raddoppiare il moltiplicatore.

Ne conseguiva, nel caso specifico, la necessità di escludere la sussistenza di tale circostanza aggravante.


Tipologia: Comunicato

Data: 03/04/2023

Sentenza CdA 13.02.23

Cerca News

data

Torna a inizio pagina Collapse