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Estradizione verso l'estero

Estradizione verso l’estero – Trattato di estradizione tra Italia e Repubblica Popolare Cinese -  reato di frode fiscale punito  nella RPC anche con l’ergastolo -  proporzionalità tra le condotte ascritte all’estradando e le sanzioni previste -  insussistenza – rifiuto della estradizione.

La seconda Sezione della Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 20 febbraio 2023, su conforme richiesta del procuratore generale,  ha rifiutato la consegna alla Repubblica Popolare Cinese di un suo cittadino accusato di  frode fiscale. In mancanza di ulteriori informazioni, richieste e non pervenute, da parte della autorità richiedente, la Corte ha ritenuto la sussistenza di ragioni ostative alla consegna   ex art. 698 comma 1 e 705 comma 2 lett. a) cpp ed anche ai sensi dell’art. 3 lett. G) del Trattato di Estradizione con riguardo al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, che comportano il rigetto della domanda di estradizione avanzata dall'Autorità Cinese.  Invero, la particolare severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente induceva a ritenere che l’imputato, se giudicato colpevole, potesse subire nel paese di origine una pena pesante come l’ergastolo ovvero la reclusione per un tempo indefinito a fronte di un reato fiscale, così infrangendosi i principi di legalità e di proporzionalità tra delitto e sanzione. Ciò unitamente alla documentata, da organizzazioni umanitarie indipendenti quali Amnesty International,  violazione sistematica dei diritti umani in Cina attraverso pratiche intimidatorie, processi iniqui e detenzioni arbitrarie.


Tipologia: Comunicato

Data: 14/03/2023

CdA rigetto estradizione20.02.23

Estradizione verso l’estero – Macedonia del Nord

Estradizione verso l’estero – Macedonia del Nord - Esecuzione della pena in una delle strutture penitenziarie della Repubblica della Macedonia del Nord – possibilità per il condannato di subite  un trattamento inumano o degradante – insussistenza delle condizioni per l’estradizione.

La Corte d’Appello di Firenze  con sentenza  del 26 gennaio 2023  ai sensi dell’art. 705 comma 2 lett. a) cpp ha dichiarato  non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica della Macedonia del Nord  nei confronti di un suo cittadino,  ritenendo possibile che lo stesso in conseguenza delle concrete condizioni di detenzione potesse subire un trattamento  inumano o degradante. Sono stati infatti ritenuti insufficienti i chiarimenti forniti dalla   autorità richiedente  circa  le dimensioni delle camere di detenzione avuto riguardo alla metratura netta  a disposizione di ogni detenuto. Inoltre, sono state sottolineate le gravi criticità evidenziate nella Relazione, aggiornata al 2021,  del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (organo del Consiglio d’Europa)  rispetto alle  perduranti carenze strutturali di alcune parti del principale carcere dello Stato richiedente, dove verosimilmente sarebbe  stato detenuto l’estradando, alla  non adeguata preparazione e formazione del personale di controllo ed alla eccessiva permanenza all’interno delle celle dei detenuti.


Tipologia: Comunicato

Data: 02/02/2023

Sentenza CdA 26 - 01 - 2023 .pdf

Prevenzione degli infortuni sul lavoro – reati colposi omissivi impropri

Prevenzione  degli infortuni sul lavoro –  reati colposi omissivi impropri - nesso causale tra condotta ed evento -  causa  sopravvenuta da sola sufficiente a  causare l’evento -  qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare” -  fattispecie

La terza sezione della Corte d’Appello di Firenze con  sentenza del 29 novembre 2022  nel confermare la sentenza di condanna di primo grado  ha escluso che la condotta   negligente e pericolosa della vittima, che  di propria iniziativa,  avendo ricevuto solo un monito orale da parte dell’imputato,  si era recata sul balcone di casa  privo di idoneo parapetto rimosso durante i lavori di ristrutturazione ed era  caduta perdendo la vita,  costituisse di per sé una “causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento e ad interrompere il nesso causale” in quanto la condotta della vittima non aveva introdotto un “rischio nuovo” rispetto a quello che il titolare della posizione di garanzia, era tenuto a governare, ben potendo “influire sulla … scelta” della vittima di esporsi al pericolo ed anzi dovendo impedirle tale esposizione, bloccando l'accesso al terrazzo ovvero  direttamente eliminando il pericolo di caduta occludendo con apposite chiusure l'apertura nel vuoto creata dall'asportazione della ringhiera.


Tipologia: Comunicato

Data: 02/02/2023

Sentenza CdA 29 - 11 - 2022

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