Delitti contro l’attività giudiziaria - art. 374 bis c.p. - false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale (art. 374 bis c.p.) - contratto di lavoro parzialmente falsificato quanto all’orario di lavoro - riqualificazione nell’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 485 Codice penale – infondatezza -
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 31/01/2023 respingeva l’appello dell’imputato confermando la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 374 bis c.p.
Nel caso di specie l’imputato, sottoposto a misura cautelare personale degli arresti domiciliari, al fine di ottenere l’autorizzazione del Tribunale ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, traendo in errore il proprio difensore che lo allegava alla istanza, produceva un contratto di lavoro falsificato relativamente all’orario di lavoro inducendolo così a dichiarare falsamente rapporti di lavoro secondo modalità inesistenti. Avverso la sentenza di condanna, il difensore proponeva appello richiedendo tra l’altro la riqualificazione del reato nella fattispecie depenalizzata di cui all’art. 485 c.p. di falso materiale in scrittura privata sostenendo che la norma contestata, art. 374 bis c.p. punisse solo il falso ideologico, ma che nel caso di specie, avendo l’imputato ammesso di aver falsificato materialmente il contratto, si verserebbe esclusivamente in una ipotesi di falso materiale in scrittura privata non più punibile a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 485 c.p. La Corte respingeva l’appello aderendo alla interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui la norma in questione richiede «soltanto che qualcuno abbia dichiarato, in un atto destinato all'autorità giudiziaria, una condizione, qualità personale, un trattamento terapeutico, un rapporto di lavoro in essere o da instaurare, in modo inveridico. Ciò prescinde dalla circostanza che l'atto destinato all'autorità giudiziaria sia materialmente vero o falso. L’atto è infatti soltanto lo strumento attraverso il quale la dichiarazione ideologicamente difforme dalla realtà viene veicolata di fronte al giudice, giacché l'incriminazione ex art. 374-bis cod. pen. si appunta sulla dichiarazione mendace in sé, quale che sia lo strumento attraverso cui essa viene presentata al magistrato. Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dell'atto stesso ad adempiere alla funzione probatoria alla quale è preordinato» (così in motivazione Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23547 del 26/04/2016).
Quanto alla falsità materiale in scrittura privata, la Corte d’Appello riteneva, sempre conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che “al più «sussiste un concorso formale tra il reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen., e quello di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 374 bis cod. pen., nell'ipotesi in cui la falsa attestazione di qualità e condizioni personali inesistenti, da produrre come prova in un procedimento dinanzi all'A.G., venga realizzata mediante l'abusivo riempimento di un foglio già sottoscritto da un terzo, autore solo apparente dell'attestazione». (Cass Sez. 6, Sentenza n. 35318 del 02/05/2013 Rv. 257082).
Tipologia: Comunicato
Data: 10/05/2023
Pene sostitutive – art- 20 bis Codice penale – richiesta avanzata dal difensore per la prima volta nell’udienza d’appello – applicazione per la prima volta in grado di appello - inammissibilità – astratta possibilità di applicazione delle pene sostitutive in ragione della misura della pena inflitta – sussistenza - necessità di fissare l’udienza di cui all’art. 545 bis c.p.p. in mancanza delle concrete condizioni per far ricorso alla sostituzione – insussistenza
La prima sezione della Corte d’Appello con sentenza del 24 gennaio 2023, ponendosi in contrasto con la pronunzia adottata da altra sezione e già pubblicata (si veda infra CdA II sezione, sentenza del 7 marzo ‘23) ha ritenuto inammissibile la richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in udienza senza che tale richiesta fosse stata devoluta nell’atto d’appello, facendo applicazione del principio fissato da SS.UU. sentenza n. 12872 del 19.1.2017. Ha inoltre affermato che pur in presenza di una astratta sostituibilità della pena, in mancanza dei presupposti sostanziali di cui all’art. 58 D.P.R. 689/81 ed in particolare della favorevole prognosi in ordine alla commissione di ulteriori reati, non è necessario procedere alla fissazione dell’udienza di cui all’art. 545 bis c.p.p.
Tipologia: Comunicato
Data: 27/04/2023
Pene sostitutive – art- 20 bis Codice penale – lavoro di pubblica utilità – applicazione per la prima volta in grado di appello - possibilità.
La seconda Sezione della corte d’Appello di Firenze con sentenza del 7 marzo 2023 ha fatto applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ora prevista dall’art. 20 bis del Codice penale introdotto con d.lgs. 150/2022 (cd. riforma “Cartabia”). La Corte ha implicitamente ritenuto applicabile tale sostituzione della pena principale anche in assenza di specifico motivo d’appello sul punto, ritenendo sufficiente l’istanza presentata per la prima volta dal difensore in sede di conclusioni scritte nel giudizio d’appello.
Avverso detta sentenza in data 14 aprile 2023 è stato proposto dalla Procura generale ricorso per cassazione ipotizzandosi l’inosservanza dell’art. 597 c.p.p. per violazione del principio devolutivo dell’appello.
La Corte di Cassazione con sentenza N. 41313 del 27/09/23 ha accolto il ricorso del P.G.
La sentenza d’appello, il ricorso per Cassazione e la sentenza della Corte di Cassazione possono leggersi qui di seguito
Tipologia: Comunicato
Data: 17/04/2023