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Delitti contro l’attività giudiziaria - art. 374 bis c.p.

Delitti contro l’attività giudiziaria - art. 374 bis c.p. - false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale (art. 374 bis c.p.) - contratto di lavoro parzialmente falsificato quanto all’orario di lavoro - riqualificazione nell’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 485 Codice penale – infondatezza -

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 31/01/2023 respingeva l’appello dell’imputato confermando la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 374 bis c.p.

Nel caso di specie l’imputato, sottoposto a misura cautelare personale degli arresti domiciliari, al fine di ottenere l’autorizzazione del Tribunale ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, traendo in errore il proprio difensore che lo allegava alla  istanza,  produceva un contratto di lavoro falsificato  relativamente all’orario di lavoro inducendolo così  a dichiarare falsamente rapporti di lavoro secondo modalità inesistenti. Avverso la sentenza di condanna, il difensore proponeva appello richiedendo tra l’altro la riqualificazione del reato  nella fattispecie depenalizzata di cui all’art. 485 c.p.  di falso materiale in scrittura privata sostenendo che la norma contestata, art. 374 bis c.p. punisse solo il falso ideologico, ma che  nel caso di specie, avendo l’imputato ammesso di aver falsificato materialmente il contratto, si verserebbe  esclusivamente  in una ipotesi di falso materiale in scrittura privata non  più punibile a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 485 c.p. La Corte respingeva l’appello aderendo alla interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui la norma  in questione richiede  «soltanto che qualcuno  abbia dichiarato, in  un atto  destinato all'autorità giudiziaria, una condizione,  qualità personale,  un trattamento terapeutico, un rapporto di lavoro in essere o da instaurare, in modo inveridico. Ciò prescinde dalla circostanza  che l'atto destinato all'autorità giudiziaria sia materialmente vero  o falso.  L’atto è infatti soltanto lo strumento attraverso il quale la dichiarazione ideologicamente difforme dalla realtà  viene veicolata  di fronte  al giudice, giacché l'incriminazione ex art.  374-bis cod. pen. si appunta sulla dichiarazione mendace in sé, quale che sia lo strumento attraverso cui essa viene presentata al magistrato. Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dell'atto stesso ad adempiere alla funzione probatoria alla quale è preordinato» (così in motivazione Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23547 del 26/04/2016).

Quanto alla falsità materiale in scrittura privata,  la Corte d’Appello  riteneva, sempre conformemente  alla giurisprudenza di legittimità,   che “al più «sussiste un concorso formale  tra il reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen., e quello  di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 374  bis cod. pen., nell'ipotesi in  cui  la falsa attestazione di qualità  e condizioni personali inesistenti, da produrre come prova in un procedimento dinanzi all'A.G., venga realizzata  mediante l'abusivo  riempimento di un foglio  già  sottoscritto da un terzo,  autore solo  apparente dell'attestazione».  (Cass Sez.  6, Sentenza n. 35318  del 02/05/2013 Rv. 257082).

 


Tipologia: Comunicato

Data: 10/05/2023

Sentenza CdA II sezione 31 gennaio 2023

Pene sostitutive – inammissibilità

Pene sostitutive – art- 20 bis Codice penale  –  richiesta avanzata dal difensore per la prima volta  nell’udienza d’appello  – applicazione per la prima volta  in grado di appello -  inammissibilità –   astratta possibilità di applicazione delle pene sostitutive  in ragione della misura della pena inflitta – sussistenza -  necessità di fissare l’udienza di cui all’art. 545 bis c.p.p. in mancanza delle concrete condizioni per  far ricorso alla sostituzione – insussistenza

La prima  sezione della Corte d’Appello con sentenza del 24  gennaio 2023, ponendosi in contrasto con la pronunzia adottata da altra sezione e già pubblicata (si veda  infra  CdA II sezione,  sentenza del 7 marzo ‘23) ha ritenuto inammissibile la richiesta di  pena sostitutiva  avanzata per la prima  volta in udienza senza  che tale richiesta fosse stata   devoluta  nell’atto d’appello,  facendo  applicazione del principio fissato  da SS.UU. sentenza n. 12872 del 19.1.2017.  Ha inoltre  affermato che pur in presenza di una astratta sostituibilità della pena,   in mancanza dei presupposti  sostanziali  di cui all’art. 58  D.P.R. 689/81  ed in particolare della favorevole prognosi in ordine alla commissione di ulteriori reati, non è necessario procedere alla fissazione dell’udienza di cui all’art. 545 bis c.p.p.


Tipologia: Comunicato

Data: 27/04/2023

CdA I Sezione 24.01.2023

Pene sostitutive – art- 20 bis Codice penale

Pene sostitutive – art- 20 bis Codice penale – lavoro di pubblica utilità – applicazione per la prima volta  in grado di appello -  possibilità.

La seconda Sezione della corte d’Appello di Firenze  con sentenza del 7 marzo 2023 ha  fatto applicazione  della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità  ora prevista dall’art. 20 bis  del Codice penale introdotto con d.lgs. 150/2022  (cd. riforma “Cartabia”). La Corte ha implicitamente ritenuto  applicabile tale sostituzione della pena principale anche in assenza di specifico motivo d’appello sul punto, ritenendo sufficiente l’istanza presentata per la prima volta dal difensore in sede di conclusioni scritte nel giudizio d’appello.

Avverso detta sentenza in data 14 aprile 2023 è stato proposto  dalla Procura generale ricorso per cassazione ipotizzandosi l’inosservanza dell’art. 597 c.p.p. per violazione del principio devolutivo dell’appello.

La Corte di Cassazione con sentenza N. 41313  del 27/09/23 ha accolto il ricorso del P.G.

La sentenza d’appello, il ricorso  per Cassazione e la sentenza della Corte di Cassazione  possono leggersi qui di seguito


Tipologia: Comunicato

Data: 17/04/2023

Sentenza Cassazione N. 41313 del 27.09.2023 Ricorso Cassazione sostituzione pena in appello CdA II Sezione 7 marzo 23

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