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Esecuzione della pena – questione legittimità costituzionale art. 4 bis comma 1 e 1 bis O.P. - preclusione assoluta per l’accesso alla semi libertà in assenza di collaborazione.

Esecuzione della pena – questione legittimità costituzionale art. 4 bis comma 1 e 1 bis O.P. - preclusione assoluta per l’accesso alla semi libertà  in assenza di collaborazione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza del 13/21 settembre 202 ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis, legge 354/1975 Ordinamento Penitenziario, nella formulazione antecedente al D.L. 162/2022, convertito con modifiche nella legge 199/2022,  per l’accesso alla semilibertà (art. 50 legge 354/1975) in assenza di collaborazione (effettiva o impossibile) con la giustizia, pur a fronte della concessione di permessi premio,  già concessi sulla base  della  sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale, e quindi dell’avvio di un percorso di sperimentazione esterna sul presupposto della ritenuta assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e del concreto pericolo di ripristino degli stessi.


Tipologia: Comunicato

Data: 16/01/2023

TdS Ord 13 settembre

Reati contro la fede pubblica

Reati contro la fede pubblica - reato di cui all’ art. 2 co. 1 e 2 L.475/1925 – messa a disposizione degli studenti universitari di soluzioni per il superamento delle prove dietro richiesta di corresponsione di danaro – reato di mera condotta che si perfeziona indipendentemente dal verificarsi dell'evento antigiuridico del superamento dell'esame o del conseguimento del titolo - fattispecie - chat appositamente create su 'WhatsApp' prima delle sessioni d'esame.  

Parte Civile - danno di immagine per l’Università – sussistenza.

La III sezione della Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 03.06.2022, confermando la sentenza di primo grado   ha ritenuto integrato il reato di cui all’ art. 2 co. 1 e 2 L.475/1925 da parte di colui che, tramite la creazione di una chat WhatsApp, metteva fraudolentemente a disposizione dei candidati un elaborato altrui e che gli stessi candidati, laddove avessero voluto, avrebbero potuto agevolmente utilizzare, trattandosi di reato di mera condotta.

La stessa sentenza ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno di immagine ed al prestigio dell’Università costituitasi parte civile, relativamente  alla capacità da parte dell’Ente di assicurare il riconoscimento del merito nell’espletamento degli esami universitari,  a seguito della diffusa conoscenza in ambito universitario della possibilità di fruire di aiuti illeciti ed indebiti nel superamento degli esami.


Tipologia: Comunicato

Data: 11/01/2023

CdA III sezione 03.06.2022.pdf

Art. 314 c.p. Esercente attività alberghiera

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione –  art. 314  codice penale peculato -  esercente attività alberghiera deputato  alla riscossione dell’imposta di soggiorno – depenalizzazione a seguito di modifica normativa  sopravvenuta - art. 5-quinquies della legge n. 215/2021 -  norma dal contenuto innovativo con effetto retroattivo sia riguardo all’estensione temporale dell’attribuzione di una qualifica soggettiva  sia alla dimensione applicativa della relativa disciplina sanzionatoria in sede tributaria, contemplata in deroga al principio di irretroattività.

E’ ormai consolidato l’orientamento della Seconda Sezione della corte d’Appello di Firenze in materia di omesso versamento  dell’imposta di soggiorno da parte l’esercente  attività  alberghiera (tra le altre sentenza n. 1756/2022. in conformità a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione (da ultimo sentenza n. 9213/2022 del 28.04.2022). In particolare si è  ritenuto che l’art. 5-quinquies della legge n. 215/2021, secondo cui  “Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” non  costituisca, nonostante il dato formale, una vera e propria  norma di  interpretazione autentica. Essa deve ritenersi, più correttamente, una norma dal contenuto innovativo, con effetto retroattivo sia riguardo all’estensione temporale dell’attribuzione di una qualifica soggettiva (già individuata dal legislatore) sia alla dimensione applicativa della relativa disciplina sanzionatoria in sede tributaria, contemplata in deroga al principio di irretroattività. La conseguenza di tale modifica legislativa è quella di dover ritenere che la qualifica di responsabile d’imposta vada riconosciuta all’albergatore anche per i fatti relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno verificatasi in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020. Di conseguenza, tali fatti non possono più ritenersi sussunti nel delitto di peculato, presupponendo, tale fattispecie, la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (cfr. Cass., sentenza n. 9213/2022).


Tipologia: Comunicato

Data: 13/12/2022

Sentenza 1756 - 2022 II sezione

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