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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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05/05/2022
comunicato
Sentenza n. 4 2022 Corte A.A. Firenze su prova scientifica

Prova scientifica - valenza probatoria della “prova scientifica” -  acquisizione in violazione delle regole dei protocolli internazionali sull’affidabilità della catena di custodia – possibile contaminazione dei campioni biologici  - circostanza esclusa in primo grado in ragione della ripetuta presenza riscontrata in più campioni di  quantitativi di un  farmaco  somministrato in dosi massicce e non terapeutiche con effetti non altrimenti giustificabili – significativa rilevanza delle modalità di raccolta del campione, della sua conservazione e del trasporto, trattandosi di fasi critiche del processo di analisi in grado di influenzarne i risultati -  prova che il risultato è stato ottenuto mediante un procedimento che abbia garantito la genuinità del reperto dal momento del prelievo a quello dell’analisi -  necessità che tutto il procedimento si svolga nella piena osservanza delle regole protocollari dettate dalla comunità scientifica, fra le quali rientrano anche le cautele necessarie a evitare possibili contaminazioni del campione  - onere gravante sull’organo dell’accusa  -  mancata prova del rispetto delle cautele previste -  necessità  per l’imputato  di  provare anche la origine specifica della contaminazione -  insussistenza incorrendosi in tal caso in un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

Sempre nella sentenza n. 4  della Corte d’Assise d’Appello di Firenze   del 24.01.2022  è stata diffusamente affrontata la questione della valenza della  c.d. prova scientifica e l’importanza che assumono a fini di prova  il rispetto dei protocolli  sulle modalità di prelievo, sulla catena di custodia e  sulle modalità di esecuzione delle analisi su campioni biologici. Di seguito si può  leggere  un ampio estratto della motivazione relativa al punto in  questione 

Sentenza Corte A.A. Firenze n. 4 - 2022 su prova scientifica (estratto).pdf

03/05/2022
comunicato
Motivi nuovi in appello trasmissione a mezzo PEC

Motivi nuovi – deposito da parte del difensore dell’imputato a mezzo posta elettronica certificata – disciplina previgente all’introduzione dell’art. 24 comma 6 bis  L.  176/ 2020 di conversione con modifiche del D.L.  137/2020 - inammissibilità - tassatività e inderogabilità delle forme di presentazione dell’impugnazione - conseguente tardività  dei motivi successivamente depositati in cancelleria – valenza dell’atto  come memoria difensiva – possibilità.

La Corte d’Assise d’Appello di Firenze con Sentenza n. 4 del 24 gennaio 2022 ha  dichiarato  l’inammissibilità dei motivi nuovi  proposti dalla difesa dell’imputato e trasmessi a mezzo posta elettronica  certificata in Cancelleria in ossequio al   principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. Di conseguenza è stato ritenuto tardivo il  successivo  deposito dei motivi nuovi in quanto avvenuto in cancelleria oltre il termine di giorni quindici prima dell’udienza. Peraltro, poiché l’atto in questione non ampliava il thema decidendum né proponeva questioni nuove, si è ritenuto che lo stesso vada  esaminato come memoria difensiva ex articolo 121 del codice di procedura penale, atteso che il suo contenuto era in stretta relazione con le questioni devolute con l’atto di impugnazione.

Di seguito lo stralcio della sentenza relativo al punto in questione

Sentenza 4 - 2022 A.A. Motivi Nuovi.pdf

28/04/2022
comunicato
Conflitto in Ucraina

Estradizione passiva – asseriti pericoli per l’estradando in conseguenza dell’estradizione verso il paese richiedente  -  rigetto richiesta di protezione internazionale dell’estradando da parte della commissione – insussistenza di detti pericoli – fatto  nuovo sopravvenuto -  conflitto in Ucraina -  valutazione da parte della A.G. richiesta per le possibili  ripercussioni sul sistema carcerario – possibilità’ che  le strutture penitenziarie  vengano bombardate o finiscano sotto il controllo del paese  terzo belligerante – situazione eccezionale  di rischio per la vita e messa a repentaglio dei diritti fondamentali  dell’estradando – valutazione di diretta competenza della A.G. richiesta – insussistenza delle condizioni per l’estradizione.

Con sentenza del 25.03.2022 depositata il 06.04.2022 la Corte d’Appello di Firenze, preso atto del fatto nuovo sopravvenuto  costituito  dalla situazione di  conflitto  sul territorio dell’Ucraina,  ha valutato l’eccezionalità di  tale situazione,  tale  da mettere a repentaglio i diritti fondamentali  e  persino la vita della persona da estradare,  ritenendo la sussistenza di un concreto pericolo che  gli istituti penitenziari potessero essere  bombardati o finire sotto il controllo del paese terzo belligerante.  Ha ritenuto inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal P.G., che  non si potesse demandare  al  Ministero della Giustizia la valutazione sulla  opportunità di dare  effettivo  corso alla  estradizione nell’ambito del suo potere discrezionale, ma che la competenza  a valutare i presupposti per  l’estradizione  fosse riservata alla A.G. ai sensi degli artt. 698 e 705 c.p.p.

Ha pertanto dichiarato insussistenti le condizioni per l’estradizione.

Sentenza CdA n. 7 - 22 Estr.pdf

26/04/2022
comunicato
sentenza 657 - 22

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE - ACCERTAMENTO  RISERVATO AL  GIUDICE DELLA PERICOLOSITA’ IN CONCRETO DELLA CONDOTTA - COLTIVAZIONE E  SUCCESSIVA  CESSIONE DI CANNABIS  NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CURABILI CON   CANNABIS E  MUNITI DI PRESCRIZIONE MEDICA -  ASSOLUTA INIDONEITA’ IN CONCRETO DELLA CONDOTTA A PORRE A REPENTAGLIO IL BENE GIURIDICO PROTETTO –– ATIPICITA’ DEL FATTO E INSUSSISTENZA DEL REATO

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE C.D. DOMESTICA  - INSUSSISTENZA DEL FATTO TIPICO.

Con sentenza dell’11/02/2022,  non  impugnata dal P.G. che aveva avanzato  conforme richiesta assolutoria,  la Seconda Sezione della Corte d’Appello di Firenze  ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado avverso la quale il pubblico ministero aveva proposto appello in una vicenda nella quale noti esponenti politici nazionali e locali nell’ambito di una manifestazione di disobbedienza civile avevano  prima coltivato e poi  detenuto e ceduto modiche  quantità di cannabis a persone  affette da sclerosi multipla per esclusivi scopi terapeutici  e per alleviarne il dolore. Gli imputati avevano proceduto alla cessione dopo aver preventivamente  avvisato  il personale della locale P.S.  che sequestrava la cannabis e denunciava gli imputati. Il Tribunale  all’esito del dibattimento aveva pronunciato sentenza assolutoria  con la formula della insussistenza del reato per  mancanza di offensività in concreto della condotta. Il P.M. di primo grado aveva proposto appello chiedendo la condanna degli imputati. La  Corte d’Appello di Firenze, con articolata  motivazione e ampi  richiami alla giurisprudenza costituzionale e delle S.U.  sulla offensività in concreto, su conforme richiesta del P.G.  respingeva l’appello. 

Sullo stesso tema della coltivazione domestica, ma per esclusivo uso personale (si trattava di quattro piante di cannabis),  il 20 maggio 2022 è intervenuta altra sentenza della stessa sezione della Corte d’Appello

che, oltre alla assoluzione per mancanza di tipicità del fatto, si segnala anche per la puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato la illegittimità di due articoli del DL 272/05 convertito in L. 49/2006 e fatto rivivere il precedente art. 73 DPR 309/90

Di seguito i due provvedimenti in questione.

Sentenza 657 -22 CdA.pdf Sentenza CdA 20 maggio '22 su coltivazione domestica.pdf

11/04/2022
comunicato
Integrazione probatoria nel giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato – integrazione probatoria disposta dal G.I.P. ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p.  ai fini della ricostruzione storica del fatto e della  sua attribuibilità all’imputato   -  possibilità  qualora il giudice in qualsiasi momento si renda conto della incompletezza delle indagini  - diritto dell’imputato ad essere giudicato sulla sola  base  degli atti disponibili  al momento dell’ordinanza di ammissione del rito -  insussistenza – presupposti dell’integrazione probatoria  - non totale assenza, ma mera incompletezza  di  informazione probatoria -  limiti - necessità ai fini  della decisione  degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e  divieto di esplorare itinerari probatori  estranei allo stato degli atti.

La Terza Sezione della Corte d’Appello con sentenza n. 1061 del 01.03.2022 dep. il 28.03.2022, non ancora definitiva, in tema di integrazione probatoria officiosa nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p.  ha precisato i presupposti ed i confini entro cui tale integrazione è ammessa, con ampi richiami alla più  recente giurisprudenza di legittimità. Di seguito potete leggere un estratto  della sentenza relativo al punto di diritto evidenziato.

CdA Firenze sentenza N. 1061 del 10.03.2022.pdf
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