Prova scientifica - valenza probatoria della “prova scientifica” - acquisizione in violazione delle regole dei protocolli internazionali sull’affidabilità della catena di custodia – possibile contaminazione dei campioni biologici - circostanza esclusa in primo grado in ragione della ripetuta presenza riscontrata in più campioni di quantitativi di un farmaco somministrato in dosi massicce e non terapeutiche con effetti non altrimenti giustificabili – significativa rilevanza delle modalità di raccolta del campione, della sua conservazione e del trasporto, trattandosi di fasi critiche del processo di analisi in grado di influenzarne i risultati - prova che il risultato è stato ottenuto mediante un procedimento che abbia garantito la genuinità del reperto dal momento del prelievo a quello dell’analisi - necessità che tutto il procedimento si svolga nella piena osservanza delle regole protocollari dettate dalla comunità scientifica, fra le quali rientrano anche le cautele necessarie a evitare possibili contaminazioni del campione - onere gravante sull’organo dell’accusa - mancata prova del rispetto delle cautele previste - necessità per l’imputato di provare anche la origine specifica della contaminazione - insussistenza incorrendosi in tal caso in un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
Sempre nella sentenza n. 4 della Corte d’Assise d’Appello di Firenze del 24.01.2022 è stata diffusamente affrontata la questione della valenza della c.d. prova scientifica e l’importanza che assumono a fini di prova il rispetto dei protocolli sulle modalità di prelievo, sulla catena di custodia e sulle modalità di esecuzione delle analisi su campioni biologici. Di seguito si può leggere un ampio estratto della motivazione relativa al punto in questione
Sentenza Corte A.A. Firenze n. 4 - 2022 su prova scientifica (estratto).pdfMotivi nuovi – deposito da parte del difensore dell’imputato a mezzo posta elettronica certificata – disciplina previgente all’introduzione dell’art. 24 comma 6 bis L. 176/ 2020 di conversione con modifiche del D.L. 137/2020 - inammissibilità - tassatività e inderogabilità delle forme di presentazione dell’impugnazione - conseguente tardività dei motivi successivamente depositati in cancelleria – valenza dell’atto come memoria difensiva – possibilità.
La Corte d’Assise d’Appello di Firenze con Sentenza n. 4 del 24 gennaio 2022 ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi nuovi proposti dalla difesa dell’imputato e trasmessi a mezzo posta elettronica certificata in Cancelleria in ossequio al principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. Di conseguenza è stato ritenuto tardivo il successivo deposito dei motivi nuovi in quanto avvenuto in cancelleria oltre il termine di giorni quindici prima dell’udienza. Peraltro, poiché l’atto in questione non ampliava il thema decidendum né proponeva questioni nuove, si è ritenuto che lo stesso vada esaminato come memoria difensiva ex articolo 121 del codice di procedura penale, atteso che il suo contenuto era in stretta relazione con le questioni devolute con l’atto di impugnazione.
Di seguito lo stralcio della sentenza relativo al punto in questione
Sentenza 4 - 2022 A.A. Motivi Nuovi.pdfEstradizione passiva – asseriti pericoli per l’estradando in conseguenza dell’estradizione verso il paese richiedente - rigetto richiesta di protezione internazionale dell’estradando da parte della commissione – insussistenza di detti pericoli – fatto nuovo sopravvenuto - conflitto in Ucraina - valutazione da parte della A.G. richiesta per le possibili ripercussioni sul sistema carcerario – possibilità’ che le strutture penitenziarie vengano bombardate o finiscano sotto il controllo del paese terzo belligerante – situazione eccezionale di rischio per la vita e messa a repentaglio dei diritti fondamentali dell’estradando – valutazione di diretta competenza della A.G. richiesta – insussistenza delle condizioni per l’estradizione.
Con sentenza del 25.03.2022 depositata il 06.04.2022 la Corte d’Appello di Firenze, preso atto del fatto nuovo sopravvenuto costituito dalla situazione di conflitto sul territorio dell’Ucraina, ha valutato l’eccezionalità di tale situazione, tale da mettere a repentaglio i diritti fondamentali e persino la vita della persona da estradare, ritenendo la sussistenza di un concreto pericolo che gli istituti penitenziari potessero essere bombardati o finire sotto il controllo del paese terzo belligerante. Ha ritenuto inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal P.G., che non si potesse demandare al Ministero della Giustizia la valutazione sulla opportunità di dare effettivo corso alla estradizione nell’ambito del suo potere discrezionale, ma che la competenza a valutare i presupposti per l’estradizione fosse riservata alla A.G. ai sensi degli artt. 698 e 705 c.p.p.
Ha pertanto dichiarato insussistenti le condizioni per l’estradizione.
Sentenza CdA n. 7 - 22 Estr.pdfSTUPEFACENTI - COLTIVAZIONE - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DELLA PERICOLOSITA’ IN CONCRETO DELLA CONDOTTA - COLTIVAZIONE E SUCCESSIVA CESSIONE DI CANNABIS NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CURABILI CON CANNABIS E MUNITI DI PRESCRIZIONE MEDICA - ASSOLUTA INIDONEITA’ IN CONCRETO DELLA CONDOTTA A PORRE A REPENTAGLIO IL BENE GIURIDICO PROTETTO –– ATIPICITA’ DEL FATTO E INSUSSISTENZA DEL REATO
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE C.D. DOMESTICA - INSUSSISTENZA DEL FATTO TIPICO.
Con sentenza dell’11/02/2022, non impugnata dal P.G. che aveva avanzato conforme richiesta assolutoria, la Seconda Sezione della Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado avverso la quale il pubblico ministero aveva proposto appello in una vicenda nella quale noti esponenti politici nazionali e locali nell’ambito di una manifestazione di disobbedienza civile avevano prima coltivato e poi detenuto e ceduto modiche quantità di cannabis a persone affette da sclerosi multipla per esclusivi scopi terapeutici e per alleviarne il dolore. Gli imputati avevano proceduto alla cessione dopo aver preventivamente avvisato il personale della locale P.S. che sequestrava la cannabis e denunciava gli imputati. Il Tribunale all’esito del dibattimento aveva pronunciato sentenza assolutoria con la formula della insussistenza del reato per mancanza di offensività in concreto della condotta. Il P.M. di primo grado aveva proposto appello chiedendo la condanna degli imputati. La Corte d’Appello di Firenze, con articolata motivazione e ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale e delle S.U. sulla offensività in concreto, su conforme richiesta del P.G. respingeva l’appello.
Sullo stesso tema della coltivazione domestica, ma per esclusivo uso personale (si trattava di quattro piante di cannabis), il 20 maggio 2022 è intervenuta altra sentenza della stessa sezione della Corte d’Appello
che, oltre alla assoluzione per mancanza di tipicità del fatto, si segnala anche per la puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato la illegittimità di due articoli del DL 272/05 convertito in L. 49/2006 e fatto rivivere il precedente art. 73 DPR 309/90
Di seguito i due provvedimenti in questione.
Sentenza 657 -22 CdA.pdf Sentenza CdA 20 maggio '22 su coltivazione domestica.pdfGiudizio abbreviato – integrazione probatoria disposta dal G.I.P. ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p. ai fini della ricostruzione storica del fatto e della sua attribuibilità all’imputato - possibilità qualora il giudice in qualsiasi momento si renda conto della incompletezza delle indagini - diritto dell’imputato ad essere giudicato sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito - insussistenza – presupposti dell’integrazione probatoria - non totale assenza, ma mera incompletezza di informazione probatoria - limiti - necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti.
La Terza Sezione della Corte d’Appello con sentenza n. 1061 del 01.03.2022 dep. il 28.03.2022, non ancora definitiva, in tema di integrazione probatoria officiosa nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p. ha precisato i presupposti ed i confini entro cui tale integrazione è ammessa, con ampi richiami alla più recente giurisprudenza di legittimità. Di seguito potete leggere un estratto della sentenza relativo al punto di diritto evidenziato.
CdA Firenze sentenza N. 1061 del 10.03.2022.pdf