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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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13/09/2022
comunicato
Reati tributari - art. 12 bis D.L.vo n. 74 2000 - confisca

Reati tributari -  art. 12 bis   D.L.vo  n. 74  2000 - confisca  del profitto del reato disposta in primo grado - estinzione del reato per prescrizione  intervenuta prima del giudizio d’appello -  applicazione dell’art. 578 bis c.p.p. – sussistenza

Con sentenza del 1° aprile 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto di confermare la confisca del  profitto di un reato tributario  disposta in primo grado  in un  caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta nelle more tra il giudizio di primo grado e l’appello, ritenendo applicabile il nuovo art. 578 bis c.p.p., sulla scorta di un orientamento già consolidato  nella giurisprudenza di legittimità. Con la necessaria precisazione che  la regola si applica solo alla confisca tributaria “diretta” e non anche alla confisca  per “equivalente”  che “non   può   essere   mantenuta  in  relazione  a  fatti  anteriori all'entrata  in  vigore  del  citato  art.   578-bis  cod.  proc.   pen.,   atteso  il  suo  carattere afflittivo"

Sentenza CdA 1 aprile 2022 - art. 12 bis D.L.vo n. 74 2000 - confisca

13/09/2022
comunicato
Furto aggravato - minorata difesa

Furto aggravato - minorata difesa – tempo di notte – insussistenza – esposizione alla pubblica fede – furto di oggetti che posti all'interno di un'autovettura lasciata  incustodita sulla  pubblica via e non  costituenti  parte  integrante del  veicolo   o destinati, in  modo  durevole, al  servizio o all'ornamento dello  stesso  o che,  per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene  lasciata incustodita – insussistenza

Con sentenza 1 aprile/21 luglio 2022 la III sezione della Corte d’Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado  con la quale  l’imputato era stato condannato per il furto pluriaggravato commesso in tempo di notte di oggetti  riposti su una vettura lasciata incustodita sulla pubblica via. La  Corte, facendo puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità  ha escluso  sia l'aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p.  della minorata difesa, in ragione della insufficienza a tal fine del mera attuazione del reato in  “tempo di notte”, sia  l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. della esposizione alla pubblica fede  non trattandosi  nel caso di specie di  oggetti (portafogli e danaro) “costituenti parte  integrante del  veicolo   o destinati, in  modo  durevole, al  servizio o all'ornamento dello  stesso  o che,  per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene  lasciata incustodita”.

Sentenza CdA 1 aprile su minorata difesa

09/09/2022
comunicato
Valutazione della prova dichiarativa - violenza sessuale in danno di minorenne

Valutazione della prova dichiarativa - violenza sessuale in danno di minorenne (art. 609 quater primo e ultimo comma c.p.) - unica prova dichiarativa diretta costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona minorenne -  metodologia e  tecnica  di  audizione  dei  minori  abusati  e    valutazione   delle  loro dichiarazioni -  necessaria conoscenza  e messa in pratica delle  regole  e  delle  buone  prassi  contenute  nella  “Carta di Noto” - obbligo di motivazione circa la ritenuta attendibilità  della prova assunta  con  modalità  non  rispettosa  delle  cautele  e metodologie  previste  nell'indicato  documento – valutazione  della attendibilità  - compito  esclusivo  del giudice , che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto  e dell'esistenza  di riscontri esterni  allo stesso,  non potendo  limitarsi  a richiamare  il giudizio  al riguardo  espresso  da periti e consulenti  tecnici,  cui non è delegabile  tale verifica -  distinzione tra  capacità  a testimoniare  del soggetto e  attendibilità  della testimonianza -  criteri  e    metodiche  per l'accertamento  della  idoneità a testimoniare demandato al  perito o consulente -  necessità  che i quesiti  siano  formulati  in modo  da non  implicare  giudizi,  definizioni   o  altri   profili  di  competenza   del  giudice,   dovendo,   di  contro,   il  quesito   posto all'esperto  riferirsi   esclusivamente  a  quanto  accreditato   dal  patrimonio   di  conoscenze   della  comunità scientifica.

Con sentenza del 5 maggio 2022 depositata il 22 luglio 2022 la II sezione della Corte d’Appello di Firenze,  in riforma  della  sentenza di condanna in primo grado ha assolto l’imputato di gravi reati sessuali  asseritamente commessi in danno della figlia minorenne   perché il fatto non sussiste.

La sentenza si segnala per l’ampio ed approfondito excursus in tema di valutazione della prova dichiarativa resa dal minorenne (unico testimone diretto della vicenda)  alla luce di principi  adottati dalla “Carta di Noto”,  muovendo rilievi critici alla metodologia adottata in primo grado. La sentenza ha   altresì ribadito, in conformità a quanto ripetutamente  affermato  dalla Corte di Cassazione,  i confini tra capacità  a testimoniare  del soggetto e  attendibilità  della testimonianza, precisando, come  tale   ultima valutazione sia compito esclusivo del giudice che in alcun modo può essere demandato ai periti e consulenti.

Sentenza CdA 5 maggio 2022

06/09/2022
comunicato
BIS IN IDEM INTERNAZIONALE

Bis in idem “internazionale” - art. 54 e art. 55 della Convenzione  di applicazione dell’accordo  di Schengen – nozione di “medesimi fatti” –  reati fine e reato associativo – insussistenza - fatti  avvenuti in tutto o in parte nel territorio italiano – insussistenza

Con ordinanza della II sezione della Corte d’Appello di Firenze è stata respinta una richiesta del P.G. di applicazione del “bis in idem internazionale” al fine di dichiarare non esecutiva   una sentenza di condanna italiana. Il condannato era stato condannato sia in Italia    sia in Germania per i medesimi fatti di importazione di sostanza stupefacente, ma la sentenza italiana, oltre i reati fine, riguardava anche il reato di associazione per delinquere e la condanna era stata particolarmente severa essendo stato riconosciuto il condannato quale  capo dell’organizzazione criminale.

La Corte ha ritenuto pertanto che non ci si trovasse davanti al “medesimo fatto” ai sensi dell’art. 54 della Convenzione. Ha inoltre ritenuto applicabile la riserva di giurisdizione contenuta nella legge di ratifica della Convenzione (art. 7 L.  388/1993) in quanto i fatti oggetto della sentenza straniera erano avvenuti in parte nel territorio italiano.

Ordinanza 23 maggio - 15 luglio 2022

05/09/2022
comunicato
Responsabilità amministrativa da reato

Responsabilità amministrativa da reato  D.L.vo 231/2001 - ricorrenza di tutte le condizioni per l'affermazione della responsabilità amministrativa e per l'applicazione delle sanzioni, con particolare riguardo a quelle interdittive.Sanzioni pecuniarie  - fattispecie, reato presupposto di  corruzione -  nozione di “vantaggio” e di “rilevante entità” dello stesso in rapporto alle  capacità economiche della società.

Sanzioni pecuniarie -  fattispecie,  reato presupposto di  truffa in danno di ente pubblico commesso  per  avere la società comunicato false date di completamento dei lavori, evitando così l'applicazione delle penali previste nella convenzione stipulata con il Comune per il ritardo nella consegna dell'opera finite – mancanza di diligenza  nei controlli - sussistenza di artifizi e raggiri idonei ad integrare il reato –  vantaggio  economico – sussiistenza.

Sanzioni interdittive – possibilità di applicarle solo in caso di  rilevante profitto o di  reiterazione degli illeciti – insussistenza.

Con sentenza del 23 giugno 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione,   ha affrontato alcune importanti questioni relative alla  responsabilità  amministrativa da reato  ai sensi del D.L.vo 231/200. In particolare  sulla  sussistenza dei presupposti per l’applicazione  delle sanzioni pecuniarie  e interdittive. Inoltre la sentenza si segnala  per l’analisi dei reati presupposti di corruzione e truffa in danno di ente pubblico. Relativamente a tale ultimo reato in particolare  è stata ritenuta la sussistenza del reato di truffa in danno di ente pubblico in caso di false dichiarazioni  relative alla qualità dei prodotti utilizzati e  sulla data effettiva  di ultimazione di lavori  previsti, al fine evidente di non pagare le  sanzioni previste  nella convenzione urbanistica. Secondo la Corte il profitto con pari danno per  la  vittima  è  consistito  sia  nel risparmio sui costi della costruzione, consegnando all'ente pubblico committente degli immobili di qualità inferiore a quella pattuita e pagata, sia nel non pagare la penale che il Comune, a causa dell'inganno subito, non ha potuto applicare.

Sentenza n. 2637 - 22 del 23.06.22
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