Reati tributari - art. 12 bis D.L.vo n. 74 2000 - confisca del profitto del reato disposta in primo grado - estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima del giudizio d’appello - applicazione dell’art. 578 bis c.p.p. – sussistenza
Con sentenza del 1° aprile 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto di confermare la confisca del profitto di un reato tributario disposta in primo grado in un caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta nelle more tra il giudizio di primo grado e l’appello, ritenendo applicabile il nuovo art. 578 bis c.p.p., sulla scorta di un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Con la necessaria precisazione che la regola si applica solo alla confisca tributaria “diretta” e non anche alla confisca per “equivalente” che “non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo"
Sentenza CdA 1 aprile 2022 - art. 12 bis D.L.vo n. 74 2000 - confiscaFurto aggravato - minorata difesa – tempo di notte – insussistenza – esposizione alla pubblica fede – furto di oggetti che posti all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via e non costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita – insussistenza
Con sentenza 1 aprile/21 luglio 2022 la III sezione della Corte d’Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il furto pluriaggravato commesso in tempo di notte di oggetti riposti su una vettura lasciata incustodita sulla pubblica via. La Corte, facendo puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità ha escluso sia l'aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. della minorata difesa, in ragione della insufficienza a tal fine del mera attuazione del reato in “tempo di notte”, sia l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. della esposizione alla pubblica fede non trattandosi nel caso di specie di oggetti (portafogli e danaro) “costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita”.
Sentenza CdA 1 aprile su minorata difesaValutazione della prova dichiarativa - violenza sessuale in danno di minorenne (art. 609 quater primo e ultimo comma c.p.) - unica prova dichiarativa diretta costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona minorenne - metodologia e tecnica di audizione dei minori abusati e valutazione delle loro dichiarazioni - necessaria conoscenza e messa in pratica delle regole e delle buone prassi contenute nella “Carta di Noto” - obbligo di motivazione circa la ritenuta attendibilità della prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento – valutazione della attendibilità - compito esclusivo del giudice , che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica - distinzione tra capacità a testimoniare del soggetto e attendibilità della testimonianza - criteri e metodiche per l'accertamento della idoneità a testimoniare demandato al perito o consulente - necessità che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice, dovendo, di contro, il quesito posto all'esperto riferirsi esclusivamente a quanto accreditato dal patrimonio di conoscenze della comunità scientifica.
Con sentenza del 5 maggio 2022 depositata il 22 luglio 2022 la II sezione della Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna in primo grado ha assolto l’imputato di gravi reati sessuali asseritamente commessi in danno della figlia minorenne perché il fatto non sussiste.
La sentenza si segnala per l’ampio ed approfondito excursus in tema di valutazione della prova dichiarativa resa dal minorenne (unico testimone diretto della vicenda) alla luce di principi adottati dalla “Carta di Noto”, muovendo rilievi critici alla metodologia adottata in primo grado. La sentenza ha altresì ribadito, in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, i confini tra capacità a testimoniare del soggetto e attendibilità della testimonianza, precisando, come tale ultima valutazione sia compito esclusivo del giudice che in alcun modo può essere demandato ai periti e consulenti.
Sentenza CdA 5 maggio 2022Bis in idem “internazionale” - art. 54 e art. 55 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – nozione di “medesimi fatti” – reati fine e reato associativo – insussistenza - fatti avvenuti in tutto o in parte nel territorio italiano – insussistenza
Con ordinanza della II sezione della Corte d’Appello di Firenze è stata respinta una richiesta del P.G. di applicazione del “bis in idem internazionale” al fine di dichiarare non esecutiva una sentenza di condanna italiana. Il condannato era stato condannato sia in Italia sia in Germania per i medesimi fatti di importazione di sostanza stupefacente, ma la sentenza italiana, oltre i reati fine, riguardava anche il reato di associazione per delinquere e la condanna era stata particolarmente severa essendo stato riconosciuto il condannato quale capo dell’organizzazione criminale.
La Corte ha ritenuto pertanto che non ci si trovasse davanti al “medesimo fatto” ai sensi dell’art. 54 della Convenzione. Ha inoltre ritenuto applicabile la riserva di giurisdizione contenuta nella legge di ratifica della Convenzione (art. 7 L. 388/1993) in quanto i fatti oggetto della sentenza straniera erano avvenuti in parte nel territorio italiano.
Ordinanza 23 maggio - 15 luglio 2022Responsabilità amministrativa da reato D.L.vo 231/2001 - ricorrenza di tutte le condizioni per l'affermazione della responsabilità amministrativa e per l'applicazione delle sanzioni, con particolare riguardo a quelle interdittive.Sanzioni pecuniarie - fattispecie, reato presupposto di corruzione - nozione di “vantaggio” e di “rilevante entità” dello stesso in rapporto alle capacità economiche della società.
Sanzioni pecuniarie - fattispecie, reato presupposto di truffa in danno di ente pubblico commesso per avere la società comunicato false date di completamento dei lavori, evitando così l'applicazione delle penali previste nella convenzione stipulata con il Comune per il ritardo nella consegna dell'opera finite – mancanza di diligenza nei controlli - sussistenza di artifizi e raggiri idonei ad integrare il reato – vantaggio economico – sussiistenza.
Sanzioni interdittive – possibilità di applicarle solo in caso di rilevante profitto o di reiterazione degli illeciti – insussistenza.
Con sentenza del 23 giugno 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha affrontato alcune importanti questioni relative alla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.L.vo 231/200. In particolare sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive. Inoltre la sentenza si segnala per l’analisi dei reati presupposti di corruzione e truffa in danno di ente pubblico. Relativamente a tale ultimo reato in particolare è stata ritenuta la sussistenza del reato di truffa in danno di ente pubblico in caso di false dichiarazioni relative alla qualità dei prodotti utilizzati e sulla data effettiva di ultimazione di lavori previsti, al fine evidente di non pagare le sanzioni previste nella convenzione urbanistica. Secondo la Corte il profitto con pari danno per la vittima è consistito sia nel risparmio sui costi della costruzione, consegnando all'ente pubblico committente degli immobili di qualità inferiore a quella pattuita e pagata, sia nel non pagare la penale che il Comune, a causa dell'inganno subito, non ha potuto applicare.
Sentenza n. 2637 - 22 del 23.06.22