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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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14/03/2023
comunicato
Estradizione verso l'estero

Estradizione verso l’estero – Trattato di estradizione tra Italia e Repubblica Popolare Cinese -  reato di frode fiscale punito  nella RPC anche con l’ergastolo -  proporzionalità tra le condotte ascritte all’estradando e le sanzioni previste -  insussistenza – rifiuto della estradizione.

La seconda Sezione della Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 20 febbraio 2023, su conforme richiesta del procuratore generale,  ha rifiutato la consegna alla Repubblica Popolare Cinese di un suo cittadino accusato di  frode fiscale. In mancanza di ulteriori informazioni, richieste e non pervenute, da parte della autorità richiedente, la Corte ha ritenuto la sussistenza di ragioni ostative alla consegna   ex art. 698 comma 1 e 705 comma 2 lett. a) cpp ed anche ai sensi dell’art. 3 lett. G) del Trattato di Estradizione con riguardo al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, che comportano il rigetto della domanda di estradizione avanzata dall'Autorità Cinese.  Invero, la particolare severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente induceva a ritenere che l’imputato, se giudicato colpevole, potesse subire nel paese di origine una pena pesante come l’ergastolo ovvero la reclusione per un tempo indefinito a fronte di un reato fiscale, così infrangendosi i principi di legalità e di proporzionalità tra delitto e sanzione. Ciò unitamente alla documentata, da organizzazioni umanitarie indipendenti quali Amnesty International,  violazione sistematica dei diritti umani in Cina attraverso pratiche intimidatorie, processi iniqui e detenzioni arbitrarie.

CdA rigetto estradizione20.02.23

02/02/2023
comunicato
Estradizione verso l’estero – Macedonia del Nord

Estradizione verso l’estero – Macedonia del Nord - Esecuzione della pena in una delle strutture penitenziarie della Repubblica della Macedonia del Nord – possibilità per il condannato di subite  un trattamento inumano o degradante – insussistenza delle condizioni per l’estradizione.

La Corte d’Appello di Firenze  con sentenza  del 26 gennaio 2023  ai sensi dell’art. 705 comma 2 lett. a) cpp ha dichiarato  non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica della Macedonia del Nord  nei confronti di un suo cittadino,  ritenendo possibile che lo stesso in conseguenza delle concrete condizioni di detenzione potesse subire un trattamento  inumano o degradante. Sono stati infatti ritenuti insufficienti i chiarimenti forniti dalla   autorità richiedente  circa  le dimensioni delle camere di detenzione avuto riguardo alla metratura netta  a disposizione di ogni detenuto. Inoltre, sono state sottolineate le gravi criticità evidenziate nella Relazione, aggiornata al 2021,  del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (organo del Consiglio d’Europa)  rispetto alle  perduranti carenze strutturali di alcune parti del principale carcere dello Stato richiedente, dove verosimilmente sarebbe  stato detenuto l’estradando, alla  non adeguata preparazione e formazione del personale di controllo ed alla eccessiva permanenza all’interno delle celle dei detenuti.

Sentenza CdA 26 - 01 - 2023 .pdf

02/02/2023
comunicato
Prevenzione degli infortuni sul lavoro – reati colposi omissivi impropri

Prevenzione  degli infortuni sul lavoro –  reati colposi omissivi impropri - nesso causale tra condotta ed evento -  causa  sopravvenuta da sola sufficiente a  causare l’evento -  qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare” -  fattispecie

La terza sezione della Corte d’Appello di Firenze con  sentenza del 29 novembre 2022  nel confermare la sentenza di condanna di primo grado  ha escluso che la condotta   negligente e pericolosa della vittima, che  di propria iniziativa,  avendo ricevuto solo un monito orale da parte dell’imputato,  si era recata sul balcone di casa  privo di idoneo parapetto rimosso durante i lavori di ristrutturazione ed era  caduta perdendo la vita,  costituisse di per sé una “causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento e ad interrompere il nesso causale” in quanto la condotta della vittima non aveva introdotto un “rischio nuovo” rispetto a quello che il titolare della posizione di garanzia, era tenuto a governare, ben potendo “influire sulla … scelta” della vittima di esporsi al pericolo ed anzi dovendo impedirle tale esposizione, bloccando l'accesso al terrazzo ovvero  direttamente eliminando il pericolo di caduta occludendo con apposite chiusure l'apertura nel vuoto creata dall'asportazione della ringhiera.

Sentenza CdA 29 - 11 - 2022

16/01/2023
comunicato
Esecuzione della pena – questione legittimità costituzionale art. 4 bis comma 1 e 1 bis O.P. - preclusione assoluta per l’accesso alla semi libertà in assenza di collaborazione.

Esecuzione della pena – questione legittimità costituzionale art. 4 bis comma 1 e 1 bis O.P. - preclusione assoluta per l’accesso alla semi libertà  in assenza di collaborazione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza del 13/21 settembre 202 ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis, legge 354/1975 Ordinamento Penitenziario, nella formulazione antecedente al D.L. 162/2022, convertito con modifiche nella legge 199/2022,  per l’accesso alla semilibertà (art. 50 legge 354/1975) in assenza di collaborazione (effettiva o impossibile) con la giustizia, pur a fronte della concessione di permessi premio,  già concessi sulla base  della  sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale, e quindi dell’avvio di un percorso di sperimentazione esterna sul presupposto della ritenuta assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e del concreto pericolo di ripristino degli stessi.

TdS Ord 13 settembre

11/01/2023
comunicato
Reati contro la fede pubblica

Reati contro la fede pubblica - reato di cui all’ art. 2 co. 1 e 2 L.475/1925 – messa a disposizione degli studenti universitari di soluzioni per il superamento delle prove dietro richiesta di corresponsione di danaro – reato di mera condotta che si perfeziona indipendentemente dal verificarsi dell'evento antigiuridico del superamento dell'esame o del conseguimento del titolo - fattispecie - chat appositamente create su 'WhatsApp' prima delle sessioni d'esame.  

Parte Civile - danno di immagine per l’Università – sussistenza.

La III sezione della Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 03.06.2022, confermando la sentenza di primo grado   ha ritenuto integrato il reato di cui all’ art. 2 co. 1 e 2 L.475/1925 da parte di colui che, tramite la creazione di una chat WhatsApp, metteva fraudolentemente a disposizione dei candidati un elaborato altrui e che gli stessi candidati, laddove avessero voluto, avrebbero potuto agevolmente utilizzare, trattandosi di reato di mera condotta.

La stessa sentenza ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno di immagine ed al prestigio dell’Università costituitasi parte civile, relativamente  alla capacità da parte dell’Ente di assicurare il riconoscimento del merito nell’espletamento degli esami universitari,  a seguito della diffusa conoscenza in ambito universitario della possibilità di fruire di aiuti illeciti ed indebiti nel superamento degli esami.

CdA III sezione 03.06.2022.pdf
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