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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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27/06/2022
comunicato
Ordinamento penitenziario - semilibertà

Ordinamento penitenziario -  misura alternativa della semilibertà (art. 48 O.P.) – finalità del  graduale reinserimento  nella vita sociale del condannato a pene di lunga durata che abbia fattivamente  dimostrato  volontà ed inclinazione in tal senso -  condannato all’ergastolo per omicidio -  mancanza di un pieno ravvedimento - osta al  riconoscimento della liberazione condizionale  ma non anche alla semilibertà -  sufficienza  sotto il profilo soggettivo  del  buon comportamento  e della  partecipazione trattamentale  al fine di un trattamento riabilitativo extramurario.

Con ordinanza del 31 maggio/ 7 giugno 2022 che ha avuto ampia risonanza mediatica il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ammesso alla semilibertà un condannato all’ergastolo per un omicidio particolarmente efferato (uccisione di una diciassettenne che aveva scoperto l’identità di un latitante sodale del condannato). Il condannato aveva già goduto del beneficio della semilibertà poi revocato nel 2018 in conseguenza di trasgressioni alle prescrizioni.  Peraltro, da quel momento il condannato aveva mantenuto un contegno conforme al suo stato giuridico esecutivo ed aveva  partecipato al trattamento penitenziario meritandosi  il beneficio della liberazione anticipata.

Il condannato non ha mai ammesso la responsabilità per l’omicidio sempre professando la sua innocenza

Ord. TdS 31.05.22

21/06/2022
avviso
Sentenza CdA 1135 - 2022

Reati Tributari – art. 10 ter   D.lgs. 74/2000 – elemento soggettivo -  fumus -  omesso versamento di ritenute  relative ad obblighi scaduti successivamente alla   presentazione dell’istanza di ammissione  al concordato ma prima che l’ammissione al concordato stesso sia stata formalmente  deliberata - insussistenza.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 13.03.2022 ha assolto l’imputato del delitto di cui all’art. 10 ter D.lvo 74/2000 per non aver versato l’IVA entro il termine  previsto con la formula “il fatto non sussiste”. La Corte, pur dando atto di  un orientamento della Corte di cassazione parzialmente diverso,  ha ritenuto che nel caso di specie  la formale   ammissione  alla procedura concorsuale  successivamente  alla scadenza del debito tributario a causa di circostanze  oggettive e non imputabili ad un colpevole ritardo  da parte del ricorrente, abbia inciso in modo  significativo  sull’elemento soggettivo  del reato previsto dall’art. 10 ter D.lgs 74/2000 non potendosi ritenere che  vi sia stata coscienza e volontà di porre in essere l’omissione  sanzionata penalmente.

Sentenza CdA FI 1135 - 2022.pdf

10/06/2022
comunicato
Ordinamento Penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale

Ordinamento Penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale -   Applicazione in uno stato estero membro della UE  ove il condannato abbia residenza legale - D.Lgs 38/2016 esecutivo  della Decisione Quadro 2008/947 GAI  C.U.E. relativa al reciproco riconoscimento  alle sentenze  e alle decisioni  di sospensione condizionale  in  vista  della  sorveglianza  delle misure di sospensione condizionale  e delle sanzioni sostitutive -   applicabilità.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza del 26.05.2022, decidendo  a seguito di annullamento con rinvio  da parte della Corte di Cassazione, in conformità  alla più recente giurisprudenza di legittimità,   ha stabilito che  per “sanzione sostitutiva” ai sensi del D.lgs. 38/2016  si debba intendere  una sanzione diversa  dalla pena detentiva o da una  misura restrittiva  della libertà personale  o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi  e impartisce prescrizioni (art. 2 lett. e) e in tale categoria  deve  essere ricompresa anche la misura alternativa  dell’affidamento in prova al servizio sociale. Per l’effetto ha disposto l’affidamento in prova del condannato,  designando   per l’esecuzione l’ A.G. competente  individuata dallo stato di esecuzione.

TdS Ordinanza 26 - 05 - 22 (2).pdf

27/05/2022
comunicato
Riduzione in schiavitù -  Costrizione o induzione al matrimonio - Successione di leggi penali  - Ipotesi di reificazione della vittima – non coincidenza  sotto il profilo strutturale delle fattispecie.

Delitto di riduzione in schiavitù - Movente culturale - Valore scriminante - Esclusione - Ragioni

La corte di Cassazione con sentenza  della Sez. 5 n. 30538 del 13/05/2021 Rv. 281701,  Pres. Vessichelli est. Pistorelli,  nel confermare sul punto di diritto la Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di  Firenze del 16/10/2019 ha affermato che non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. Nella stessa  sentenza la Corte ha affermato  che in tema di riduzione in schiavitù, non assume rilievo scriminante il movente culturale in tutti i casi in cui l'esercizio del diritto dell'agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo identitario di riferimento si traduca nella negazione dei beni e dei diritti fondamentali configurati dall'ordinamento costituzionale, presidiati dalle norme penali violate. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).

 

Sentenza  Cassazione 30538 - 21

17/05/2022
comunicato
Estradizione per l’estero – Repubblica di Moldavia

La Corte d’Appello di Firenze  con sentenza  del 13 maggio 2022 nel disporre la consegna di un cittadino  moldavo in esecuzione di  una domanda  di estradizione,  alla luce dei chiarimenti e delle specifiche  informazioni fornite dalla autorità moldava sulle condizioni  degli istituti ove l’estradando sarebbe stato detenuto,  ha ritenuto  che il trattamento penitenziario  previsto fosse conforme a quello applicato  negli stati membri del Consiglio d’Europa ed ha pertanto  escluso che detta detenzione in concreto potesse costituire  un trattamento degradante.

 

Sentenza 13 22 Estr.pdf
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