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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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26/08/2022
comunicato
Processo in assenza - rescissione del giudicato

Processo in assenza - rescissione del giudicato ex art. 629 bis codice procedura penale - incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato -  insussistenza -fattispecie in cui l’imputato  aveva dichiarato il  domicilio presso la propria residenza  in occasione della notifica dell’avviso ex art. 415 bis codice penale  ove successivamente rimaneva sconosciuto o  irreperibile con  notifiche al difensore d’ufficio ex art. 161 comma 4 c.p.p.  - onere a carico dell’imputato di informarsi o  quantomeno  rendere effettivo il domicilio dichiarato.

Con ordinanza del 16 giugno 2022 depositata il 24 agosto, La III sezione della Corte d’Appello di Firenze ha respinto una istanza di rescissione del giudicato nei confronti di un condannato che sosteneva la propria ignoranza incolpevole perché nel corso del procedimento aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza ove aveva sempre dimorato   e, non avendo un difensore di fiducia, non aveva avuto alcun contatto  con il difensore d’ufficio nominato. La Corte, nel respingere l’assunto del condannato, ha rilevato come la dichiarazione di domicilio fosse avvenuta in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e che  le successive notifiche non  andarono a buon fine in quanto  lo stesso risultava “sconosciuto o irreperibile” nel domicilio dichiarato e correttamente  furono eseguite presso il difensore d’ufficio ex art. 161  comma 4 c.p.p. Ha pertanto ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.34041 del 20.11.2020),  che l’imputato “essendo   a   conoscenza  della   pendenza   del procedimento, della propria iscrizione nel registro degli indagati e della già avvenuta formulazione di precise accuse, nonché del nominativo del difensore di ufficio e del suo recapito anche telefonico, informazioni tutte contenute nell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cpp a lui  notificato a mano, nonché essendo consapevole dell'indirizzo presso il quale aveva dichiarato il proprio domicilio, aveva l'onere quanto meno di rendere effettivo il domicilio dichiarato, consentendo cioè che ivi potessero avvenire le notifiche a lui dirette, ed aveva comunque l'onere di informarsi presso il difensore dell'esito di quell'indagine ormai conclusa”

Ordinanza CdA 24 agosto 2022

24/08/2022
comunicato
Intercettazioni telefoniche

Intercettazioni telefoniche – art- 270 c.p.p. utilizzabilità in procedimento diverso da quello in cui vennero disposte – nozione di “medesimo procedimento” -  condizioni per l’utilizzabilità - esistenza di una connessione tra  reati  rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e possibilità in astratto  che per  i reati  connessi,  possa avvalersi  dello   strumento delle  intercettazioni – fattispecie: favoreggiamento personale in caso di omicidio – inutilizzabilità

La Corte d’Appello di Firenze – III Sezione - con sentenza del 24 maggio 2022, giudicando a seguito di annullamento con rinvio  da parte della Corte di Cassazione, aderendo alla  giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass.  SU,  51/2019, RV  277395-01,  Cavallo),  ha  ribadito  che le  condizioni  per l'utilizzabilità delle  intercettazioni in diverso procedimento sono:  l'esistenza di una connessione tra  reati  rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e il fatto che per  i reati  connessi, emersi nel  diverso procedimento, sia possibile, in astratto, servirsi dello  strumento delle  intercettazioni. Ha pertanto  ritenuto che il reato di favoreggiamento  di cui all’art. 378 codice penale,  punito con la reclusione fino  a quattro anni   e non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 266,  comma l, c.p.p.,  , rimanga fuori dal perimetro di rilevanza dell'art. 270  c.p.p.

sentenza CdA FI 2020-1351

24/08/2022
comunicato
Art. 384 Codice Penale

Reati contro l'amministrazione della giustizia - delitti contro l'attività giudiziaria – favoreggiamento personale - casi di non punibilità ex art. 384 Codice penale - necessità di salvare sé medesimi da un grave e inevitabile nocumento nel loro onore  professionale - ipotesi  in   cui   il  soggetto agente abbia   omesso una comunicazione di notizia di reato  per   evitare un'accusa penale  (art. 361 c.p.) ovvero un  procedimento disciplinare a proprio carico  - sussistenza -  situazione di pericolo per  la  libertà o l'onore proprio  volontariamente cagionata dall'autore del  reato – irrilevanza.

Con sentenza del 24 maggio 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione,  ha  ritenuto applicabile a due  ufficiali di P.G.  la causa di non punibilità di cui all’art. 384 C.P. che avevano omesso di comunicare alla A.G. e di redigere comunicazione di notizia di reato su un tentato omicidio subito da una  persona che pochi mesi dopo era stata  uccisa con colpi d’arma da fuoco. Secondo la Corte il fatto di favoreggiamento personale risultava pienamente provato, ma doveva applicarsi l’esimente di cui all’art. 384  C.P. in quanto gli imputati erano stati mossi dalla  necessità di salvarsi da un grave  e inevitabile nocumento nel loro onore  professionale. Laddove avessero, ad omicidio avvenuto, rivelato la conoscenza dei fatti pregressi, gli imputati si sarebbero esposti, infatti, sia penalmente (art. 361 c.p.) che disciplinarmente. A nulla rilevando la circostanza che la situazione di pericolo per  la  libertà o l'onore proprio era stata volontariamente cagionata dagli  stessi autori del fatto.

sentenza CdA FI 2020-1351

22/08/2022
comunicato
Mandato Arresto Europeo (M.A.E.) - art. 18 bis Legge N. 69 2005

Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – reati commessi in tutto o in parte  nel territorio italiano -  circostanza che  le parti offese  siano della stessa nazionalità dello stato richiedente -  prevalente interesse della Autorità richiedente.

 

Con sentenza  del 15 luglio 2022 passata in giudicato, la Corte d’Appello in un caso di M.A.E. emesso dalla A.G. tedesca per il delitto di  truffa aggravata,  pur ritenendo probabile che una parte della condotta fosse stata commessa in Italia,  ha ritenuto la prevalenza dell’interesse della Autorità richiedente all’esecuzione del M.A.E. tenuto conto che tutte le persone offese erano di nazionalità tedesca e il procedimento nello stato richiedente  si trovava già “in fase avanzata”, non risultando di contro  che per gli stessi fatti fosse stato iniziato in Italia un procedimento penale (non bastando a tal fine una autodenuncia presentata dal prevenuto successivamente all’arresto).

Sentenza M.A.E. 15.07.2022

11/07/2022
comunicato
Estradizione verso la Turchia

Estradizione per l’estero – Turchia -  sussistenza in detto stato di  condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio di detto stato l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo -  condizioni ostative alla estradizione  - art. 3 Conv. Europea firmata a Parigi il 13.12.1957, art. 705/2° comma  lettere a) e c) c.p.p.

Di seguito pubblichiamo   due documenti che affrontano la questione della sussistenza delle condizioni per l’estradizione  verso la Turchia.

1)La sentenza  della Corte d’Appello di  Firenze  del 7 luglio 2022 relativa ad una persona di etnia curda già richiedente asilo in Italia condannata alla pena di anni diciannove, mesi cinque e giorni venti di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 220/1 e 188/3 del Codice penale Turco) e per violazione della legge sulle armi,   qualificata dalla Corte come “pesantissima e sproporzionata”. Detta sentenza ricorda  come in Turchia sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (circostanza non smentita nelle informazioni aggiuntive pervenute il 20.06.2022) ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria (cfr Cassazione Sez. VI n. 54467/16 e Cass. Sez. VI n. 26742121). Inoltre la Corte ha  sottolineato come il 2 dicembre 2021, con voto a maggioranza il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha avviato la procedura formale d'infrazione contro la Turchia per non aver scarcerato il difensore dei diritti uni Osman Kavala, in prigione da oltre quattro anni per motivi politici; "rifiutando di rispettare il  giudizio finale della Corte europea dei diritti umani" emesso nel dicembre 2019…”

2) Requisitoria del Procuratore Generale  del’8 marzo 2022 in altro procedimento, sempre concernente l’estradizione di un cittadino turco verso il suo Paese.  Oltre alle  condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa è stata sottolineata anche,  quale condizione ostativa all’estradizione,  il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International" (cfr Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 54467 del 15/11/2016 e Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 26742 del 20/04/2021 ).

Estradizione Turchia oscurata.pdf Requisitoria PG 8 marzo 2022.pdf
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