Processo in assenza - rescissione del giudicato ex art. 629 bis codice procedura penale - incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato - insussistenza -fattispecie in cui l’imputato aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza in occasione della notifica dell’avviso ex art. 415 bis codice penale ove successivamente rimaneva sconosciuto o irreperibile con notifiche al difensore d’ufficio ex art. 161 comma 4 c.p.p. - onere a carico dell’imputato di informarsi o quantomeno rendere effettivo il domicilio dichiarato.
Con ordinanza del 16 giugno 2022 depositata il 24 agosto, La III sezione della Corte d’Appello di Firenze ha respinto una istanza di rescissione del giudicato nei confronti di un condannato che sosteneva la propria ignoranza incolpevole perché nel corso del procedimento aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza ove aveva sempre dimorato e, non avendo un difensore di fiducia, non aveva avuto alcun contatto con il difensore d’ufficio nominato. La Corte, nel respingere l’assunto del condannato, ha rilevato come la dichiarazione di domicilio fosse avvenuta in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e che le successive notifiche non andarono a buon fine in quanto lo stesso risultava “sconosciuto o irreperibile” nel domicilio dichiarato e correttamente furono eseguite presso il difensore d’ufficio ex art. 161 comma 4 c.p.p. Ha pertanto ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.34041 del 20.11.2020), che l’imputato “essendo a conoscenza della pendenza del procedimento, della propria iscrizione nel registro degli indagati e della già avvenuta formulazione di precise accuse, nonché del nominativo del difensore di ufficio e del suo recapito anche telefonico, informazioni tutte contenute nell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cpp a lui notificato a mano, nonché essendo consapevole dell'indirizzo presso il quale aveva dichiarato il proprio domicilio, aveva l'onere quanto meno di rendere effettivo il domicilio dichiarato, consentendo cioè che ivi potessero avvenire le notifiche a lui dirette, ed aveva comunque l'onere di informarsi presso il difensore dell'esito di quell'indagine ormai conclusa”
Ordinanza CdA 24 agosto 2022Intercettazioni telefoniche – art- 270 c.p.p. utilizzabilità in procedimento diverso da quello in cui vennero disposte – nozione di “medesimo procedimento” - condizioni per l’utilizzabilità - esistenza di una connessione tra reati rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e possibilità in astratto che per i reati connessi, possa avvalersi dello strumento delle intercettazioni – fattispecie: favoreggiamento personale in caso di omicidio – inutilizzabilità
La Corte d’Appello di Firenze – III Sezione - con sentenza del 24 maggio 2022, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, aderendo alla giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. SU, 51/2019, RV 277395-01, Cavallo), ha ribadito che le condizioni per l'utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento sono: l'esistenza di una connessione tra reati rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e il fatto che per i reati connessi, emersi nel diverso procedimento, sia possibile, in astratto, servirsi dello strumento delle intercettazioni. Ha pertanto ritenuto che il reato di favoreggiamento di cui all’art. 378 codice penale, punito con la reclusione fino a quattro anni e non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 266, comma l, c.p.p., , rimanga fuori dal perimetro di rilevanza dell'art. 270 c.p.p.
sentenza CdA FI 2020-1351Reati contro l'amministrazione della giustizia - delitti contro l'attività giudiziaria – favoreggiamento personale - casi di non punibilità ex art. 384 Codice penale - necessità di salvare sé medesimi da un grave e inevitabile nocumento nel loro onore professionale - ipotesi in cui il soggetto agente abbia omesso una comunicazione di notizia di reato per evitare un'accusa penale (art. 361 c.p.) ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico - sussistenza - situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio volontariamente cagionata dall'autore del reato – irrilevanza.
Con sentenza del 24 maggio 2022 la III sezione della Corte d’Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione, ha ritenuto applicabile a due ufficiali di P.G. la causa di non punibilità di cui all’art. 384 C.P. che avevano omesso di comunicare alla A.G. e di redigere comunicazione di notizia di reato su un tentato omicidio subito da una persona che pochi mesi dopo era stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Secondo la Corte il fatto di favoreggiamento personale risultava pienamente provato, ma doveva applicarsi l’esimente di cui all’art. 384 C.P. in quanto gli imputati erano stati mossi dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento nel loro onore professionale. Laddove avessero, ad omicidio avvenuto, rivelato la conoscenza dei fatti pregressi, gli imputati si sarebbero esposti, infatti, sia penalmente (art. 361 c.p.) che disciplinarmente. A nulla rilevando la circostanza che la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio era stata volontariamente cagionata dagli stessi autori del fatto.
sentenza CdA FI 2020-1351Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - circostanza che le parti offese siano della stessa nazionalità dello stato richiedente - prevalente interesse della Autorità richiedente.
Con sentenza del 15 luglio 2022 passata in giudicato, la Corte d’Appello in un caso di M.A.E. emesso dalla A.G. tedesca per il delitto di truffa aggravata, pur ritenendo probabile che una parte della condotta fosse stata commessa in Italia, ha ritenuto la prevalenza dell’interesse della Autorità richiedente all’esecuzione del M.A.E. tenuto conto che tutte le persone offese erano di nazionalità tedesca e il procedimento nello stato richiedente si trovava già “in fase avanzata”, non risultando di contro che per gli stessi fatti fosse stato iniziato in Italia un procedimento penale (non bastando a tal fine una autodenuncia presentata dal prevenuto successivamente all’arresto).
Sentenza M.A.E. 15.07.2022Estradizione per l’estero – Turchia - sussistenza in detto stato di condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio di detto stato l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - condizioni ostative alla estradizione - art. 3 Conv. Europea firmata a Parigi il 13.12.1957, art. 705/2° comma lettere a) e c) c.p.p.
Di seguito pubblichiamo due documenti che affrontano la questione della sussistenza delle condizioni per l’estradizione verso la Turchia.
1)La sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 7 luglio 2022 relativa ad una persona di etnia curda già richiedente asilo in Italia condannata alla pena di anni diciannove, mesi cinque e giorni venti di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 220/1 e 188/3 del Codice penale Turco) e per violazione della legge sulle armi, qualificata dalla Corte come “pesantissima e sproporzionata”. Detta sentenza ricorda come in Turchia sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (circostanza non smentita nelle informazioni aggiuntive pervenute il 20.06.2022) ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria (cfr Cassazione Sez. VI n. 54467/16 e Cass. Sez. VI n. 26742121). Inoltre la Corte ha sottolineato come il 2 dicembre 2021, con voto a maggioranza il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha avviato la procedura formale d'infrazione contro la Turchia per non aver scarcerato il difensore dei diritti uni Osman Kavala, in prigione da oltre quattro anni per motivi politici; "rifiutando di rispettare il giudizio finale della Corte europea dei diritti umani" emesso nel dicembre 2019…”
2) Requisitoria del Procuratore Generale del’8 marzo 2022 in altro procedimento, sempre concernente l’estradizione di un cittadino turco verso il suo Paese. Oltre alle condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa è stata sottolineata anche, quale condizione ostativa all’estradizione, il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International" (cfr Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 54467 del 15/11/2016 e Cassazione Penale Sez. 6, Sent. n. 26742 del 20/04/2021 ).
Estradizione Turchia oscurata.pdf Requisitoria PG 8 marzo 2022.pdf