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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Lista Novità Giurisprudenziali

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13/10/2022
comunicato
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2  comma 1 bis D.L. 483 del 1983) – necessità della prova della corresponsione delle retribuzioni sulla quale le ritenute devono essere operate – insussistenza – ragioni – mancanza di elementi di segno contrario.       

Con sentenza della III sezione della Corte d’Appello di Firenze del 13.05.2022 è stato ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non basta una prospettazione generica in ordine alla mancanza di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti per escludere il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis  del D.L. 483/1983.   In “assenza di elementi contrari” la presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli DM 10/2 attestanti le retribuzioni corrisposte e l’ammontare degli obblighi contributivi è valutabile come prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni per effetto della attestazione di ricezione dei modelli in via telematica da parte dell’INPS  e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.

Sentenza CdA 13 05 2022

21/09/2022
comunicato
Disastro ferroviario di Viareggio

Disastro ferroviario -  disastro ferroviario di Viareggio  del 28 giugno 2009 -  appello bis

Sono state  depositate ieri le motivazioni  della  sentenza  della I  Sezione della  Corte d’Appello di Firenze relativa  all’”appello bis” nel processo a carico di   LEHMANN J. ed altri  per il disastro ferroviario di Viareggio avvenuto il 28 giugno 2009. Data la  rilevanza della  vicenda  provvediamo  alla tempestiva pubblicazione sul sito della sentenza,  riservando i  commenti  e  le  segnalazioni sulle principali questioni di diritto ad una più appofondita lettura.

2021-3779 LEHMANN JOACHIM +15

20/09/2022
comunicato
Mandato Arresto Europeo (M.A.E.) – “doppia punibilità”

Mandato Arresto Europeo (M.A.E.) –  “doppia punibilità” - reato di vandalismo previsto dall’art. 339 del codice penale ungherese -  fatto non previsto dalla legge  penale italiana – insussistenza delle condizioni per la consegna.

Con sentenza del 13 settembre 2022 la seconda sezione della Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato insussistenti le condizioni per la consegna di una cittadina ungherese condannata nel suo paese per il reato di vandalismo ritenendo che tale fatto non fosse previsto come reato dalla legge italiana, difettando pertanto il presupposto della “doppia punibilità”.

M.A.E. N. 24 - 2022

16/09/2022
comunicato
Bancarotta – bancarotta preferenziale

Bancarotta – bancarotta preferenziale – fattispecie: distrazione di compensi da parte di  soggetto che mai aveva ricoperto la carica di amministratore della società fallita  e per il quale era stata già riconosciuta in primo grado la posizione marginale all’interno della compagine societaria – insussistenza.

Bancarotta – bancarotta per distrazione – fattispecie: distrazione dell’azienda mediante stipula di un contratto di affitto di azienda  allorquando  la  fallita versava in stato di insolvenza ma a ridosso della presentazione della domanda di concordato e subito soppoposto  alla approvazione  degli organi concorsuali  – insussistenza

Con sentenza del 1 aprile /2 luglio 2022  con approfondita imputazione la terza sezione della  Corte d’Appello di Firenze  ha escluso la responsabilità del “direttore tecnico e procuratore speciale” relativamente a due diverse imputazioni,  rispettivamente di concorso in bancarotta preferenziale e  in bancarotta patrimoniale per distrazione. Quanto alla bancarotta preferenziale,  la Corte rilevava  come  l’imputato già in primo grado fosse stato  assolto dalle  accuse di falso in bilancio,  stante la  marginale  posizione assunta dal medesimo in seno  alla  società  in parola; per tali motivi a pena di cadere in una insanabile contraddittorietà, non poteva fondatamente addebitarsi all'imputato né la conoscenza di una società  in perdita, né  di aver contribuito a celare  dolosamente una tale  situazione di crisi societaria. Per tali motivi la Corte non ravvisava alcuna  depredazione penalmente rilevante,  addebitabile  all'imputato  anche   a  titolo  di  concorso,   delle   somme  di  cui   l'imputato  si  sarebbe appropriato e che invece  avrebbero dovuto essere  destinate ai creditori. In definitiva secondo la Corte, avendo escluso il ruolo  di gestore di fatto, il Tribunale non avrebbe potuto condannare l'imputato per la bancarotta preferenziale senza  individuare l'apporto qualificante oggettivo e soggettivo del comportamento concorrente, apporto di fatto insussistente e  neppure indicato nel capo d’imputazione.

Quanto alla ipotesi di  bancarotta patrimoniale per distrazione consistita, tra l’altro,  nella stipula di un contratto di affitto d’azienda, oltre alle considerazioni sopra evidenziate circa il ruolo marginale svolto dall’imputato nella società fallita,  al fine di escludere l’intento distrattivo veniva  ritenuta di  rilievo la circostanza che il contratto d’affitto era stato stipulato a ridosso della procedura di concordato preventivo e sottoposto poi al  placet  degli organi concorsuali, con la clausola specifica secondo cui  l’affitto era  condizionato e rimesso alle determinazioni   degli organi concorsuali  ricevendo poi la proposta di  concordato  omologa da parte del Tribunale. Tale condotta valeva ad  escludere ogni intento di recare pregiudizio ai creditori.

Sentenza 1 aprile su bancarotta preferenziale

16/09/2022
comunicato
Traffico telefonico e telematico

Esecuzione penale - traffico telefonico e telematico - acquisizione dei relativi dati – decreto legge 30 settembre 2021 n. 132 convertito con modifiche in   legge n. 178  del 23.11. 2021 - modifica della  disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici  per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021,causa C – 746/18 - nuova formulazione del comma terzo dell’art. 132 d.lgs. n. 196/2003 che ha attribuito la titolarità del potere di acquisizione dei dati al Giudice -  applicabilità anche nella fase esecutiva per la ricerca dei latitanti -  sussistenza.

Con decreto della Corte d’Appello del 20.12.2021 (del quale solo oggi si dà notizia ad avvenuta esecuzione) per la prima volta  si è fatta applicazione della nuova disciplina  in tema di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico per fini di indagini penale  nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021,causa C – 746/18. Su richiesta di questa procura generale è stato ritenuto che la più garantista disciplina dell’acquisizione dei dati prevista oggi dall’art.  132 d.lgs. novellato  debba estendersi anche alla fase esecutiva   per la ricerca dei latitanti.

Decreto CdA Tabulati per latitante
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