Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 comma 1 bis D.L. 483 del 1983) – necessità della prova della corresponsione delle retribuzioni sulla quale le ritenute devono essere operate – insussistenza – ragioni – mancanza di elementi di segno contrario.
Con sentenza della III sezione della Corte d’Appello di Firenze del 13.05.2022 è stato ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non basta una prospettazione generica in ordine alla mancanza di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti per escludere il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis del D.L. 483/1983. In “assenza di elementi contrari” la presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli DM 10/2 attestanti le retribuzioni corrisposte e l’ammontare degli obblighi contributivi è valutabile come prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni per effetto della attestazione di ricezione dei modelli in via telematica da parte dell’INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.
Sentenza CdA 13 05 2022Disastro ferroviario - disastro ferroviario di Viareggio del 28 giugno 2009 - appello bis
Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza della I Sezione della Corte d’Appello di Firenze relativa all’”appello bis” nel processo a carico di LEHMANN J. ed altri per il disastro ferroviario di Viareggio avvenuto il 28 giugno 2009. Data la rilevanza della vicenda provvediamo alla tempestiva pubblicazione sul sito della sentenza, riservando i commenti e le segnalazioni sulle principali questioni di diritto ad una più appofondita lettura.
2021-3779 LEHMANN JOACHIM +15Mandato Arresto Europeo (M.A.E.) – “doppia punibilità” - reato di vandalismo previsto dall’art. 339 del codice penale ungherese - fatto non previsto dalla legge penale italiana – insussistenza delle condizioni per la consegna.
Con sentenza del 13 settembre 2022 la seconda sezione della Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato insussistenti le condizioni per la consegna di una cittadina ungherese condannata nel suo paese per il reato di vandalismo ritenendo che tale fatto non fosse previsto come reato dalla legge italiana, difettando pertanto il presupposto della “doppia punibilità”.
M.A.E. N. 24 - 2022Bancarotta – bancarotta preferenziale – fattispecie: distrazione di compensi da parte di soggetto che mai aveva ricoperto la carica di amministratore della società fallita e per il quale era stata già riconosciuta in primo grado la posizione marginale all’interno della compagine societaria – insussistenza.
Bancarotta – bancarotta per distrazione – fattispecie: distrazione dell’azienda mediante stipula di un contratto di affitto di azienda allorquando la fallita versava in stato di insolvenza ma a ridosso della presentazione della domanda di concordato e subito soppoposto alla approvazione degli organi concorsuali – insussistenza
Con sentenza del 1 aprile /2 luglio 2022 con approfondita imputazione la terza sezione della Corte d’Appello di Firenze ha escluso la responsabilità del “direttore tecnico e procuratore speciale” relativamente a due diverse imputazioni, rispettivamente di concorso in bancarotta preferenziale e in bancarotta patrimoniale per distrazione. Quanto alla bancarotta preferenziale, la Corte rilevava come l’imputato già in primo grado fosse stato assolto dalle accuse di falso in bilancio, stante la marginale posizione assunta dal medesimo in seno alla società in parola; per tali motivi a pena di cadere in una insanabile contraddittorietà, non poteva fondatamente addebitarsi all'imputato né la conoscenza di una società in perdita, né di aver contribuito a celare dolosamente una tale situazione di crisi societaria. Per tali motivi la Corte non ravvisava alcuna depredazione penalmente rilevante, addebitabile all'imputato anche a titolo di concorso, delle somme di cui l'imputato si sarebbe appropriato e che invece avrebbero dovuto essere destinate ai creditori. In definitiva secondo la Corte, avendo escluso il ruolo di gestore di fatto, il Tribunale non avrebbe potuto condannare l'imputato per la bancarotta preferenziale senza individuare l'apporto qualificante oggettivo e soggettivo del comportamento concorrente, apporto di fatto insussistente e neppure indicato nel capo d’imputazione.
Quanto alla ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione consistita, tra l’altro, nella stipula di un contratto di affitto d’azienda, oltre alle considerazioni sopra evidenziate circa il ruolo marginale svolto dall’imputato nella società fallita, al fine di escludere l’intento distrattivo veniva ritenuta di rilievo la circostanza che il contratto d’affitto era stato stipulato a ridosso della procedura di concordato preventivo e sottoposto poi al placet degli organi concorsuali, con la clausola specifica secondo cui l’affitto era condizionato e rimesso alle determinazioni degli organi concorsuali ricevendo poi la proposta di concordato omologa da parte del Tribunale. Tale condotta valeva ad escludere ogni intento di recare pregiudizio ai creditori.
Sentenza 1 aprile su bancarotta preferenzialeEsecuzione penale - traffico telefonico e telematico - acquisizione dei relativi dati – decreto legge 30 settembre 2021 n. 132 convertito con modifiche in legge n. 178 del 23.11. 2021 - modifica della disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021,causa C – 746/18 - nuova formulazione del comma terzo dell’art. 132 d.lgs. n. 196/2003 che ha attribuito la titolarità del potere di acquisizione dei dati al Giudice - applicabilità anche nella fase esecutiva per la ricerca dei latitanti - sussistenza.
Con decreto della Corte d’Appello del 20.12.2021 (del quale solo oggi si dà notizia ad avvenuta esecuzione) per la prima volta si è fatta applicazione della nuova disciplina in tema di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico per fini di indagini penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021,causa C – 746/18. Su richiesta di questa procura generale è stato ritenuto che la più garantista disciplina dell’acquisizione dei dati prevista oggi dall’art. 132 d.lgs. novellato debba estendersi anche alla fase esecutiva per la ricerca dei latitanti.
Decreto CdA Tabulati per latitante